Come calcolare l'indennità d'occupazione d'urgenza


Aspetto controverso del quantum complessivo dovuto dall'ente espropriante. Corretta interpretazione della legge e della giurisprudenza.
Come calcolare l'indennità d'occupazione d'urgenza
Uno degli aspetti controversi nella determinazione della somma complessiva dovuta dell'Autorità Espropriante in caso di espropriazione per pubblica utilità riguarda l'indennità di occupazione d'urgenza. Si sono verificati molti casi in cui per l'indennità in argomento si è proceduto alla corresponsione di somme computate esclusivamente sull'importo dell'indennità di espropriazione riguardante l'ablazione del terreno, mentre secondo giurisprudenza prevalente (e - a parere dello scrivente - la corretta interpretazione della legge) l'indennità di occupazione d'urgenza va commisurata alla totale indennità di espropriazione spettante al soggetto inciso, cioè comprensiva anche dei danni collaterali.
L'indennità di occupazione d'urgenza trae origine dalla disposizione di legge di cui all'art. 22bis c. 5 D.p.R. 327/2001 che reca: "Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50 c. 1." Questo dispone: "Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario un indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un indennità pari a un dodicesimo di quella annua".
Qualora si debba determinare l'indennità in argomento, nel caso di espropriazione totale non sussiste alcun dubbio sulla relativa entità: la stessa sarà calcolata sulla base di un dodicesimo della indennità di espropriazione totale per ogni anno intercorrente tra la data di immissione nel possesso (rilevabile dal verbale di occupazione redatto in occasione dello stesso) e il momento non già della data del decreto di espropriazione - come comunemente si crede - bensì del momento di concreto pagamento della indennità.

Le cose si complicano allorché si abbia espropriazione parziale, poiché oltre all'indennità espropriativa propriamente detta, relativa alla ablazione di una parte della proprietà, viene riconosciuto e compreso nell'indennità il danno alla proprietà residua, poiché nella quasi totalità dei casi quest'ultima subisce un pregiudizio, in quanto mutilata.
I danni diretti e indiretti insorgenti vengono calcolati ai sensi dell'articolo 33 del D.p.R. 327/01 che ricalca la chiarissima impostazione dell'originario art. 40 L. n. 2359/1865, che determina gli stessi per differenza fra il valore di mercato che il fondo aveva prima dell'espropriazione ed il valore che lo stesso assume ad espropriazione avvenuta.
L'ammontare dell'indennità di occupazione d'urgenza viene in via provvisoria indicato al momento di emanazione del decreto di immissione nel possesso, ma tale quantificazione deve ritenersi parziale e non esaustiva, in quanto a quella data si conosce solo l'estensione dell'area espropriata e non l'ammontare dei danni collaterali. Questi ultimi possono essere determinati solo successivamente, mediante il procedimento di stima cosiddetto a "valor complementare".
Il fondamento giuridico di tale assunto deriva dalle sentenze di Cassazione, secondo le quali non sussiste la giuridica possibilità di distinguere nell'indennità complessiva di espropriazione quanta parte riguarda il corrispettivo per l'ablazione dell'area e quanta è invece dovuta per il pregiudizio che la rimanente porzione del fondo parzialmente espropriato patisce.
L'interpretazione esatta è dunque quella che pone a base del computo della indennità di occupazione d'urgenza l'intera indennità di espropriazione determinata con articolo 33 D.p.R. 327/01 (ex art. 40 L. 1865), sempre con la percentuale di un dodicesimo per ogni anno intercorso tra la data di immissione nel possesso e quella di concreto pagamento dell'indennità, e di 1/12 di quella annua per ogni mese o frazione di mese.

Inoltre va sottolineato che il diritto all'indennità di espropriazione d'urgenza è esigibile alla scadenza di ogni anno di occupazione; per cui, qualora la detta indennità fosse liquidata in unica soluzione, sono dovuti gli interessi dalla data di scadenza di ogni anno trascorso dall'inizio dell'occupazione sino al soddisfo.

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di Giovanni Turola

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