Come ci si separa o si divorzia consensualmente?


La legge attualmente vigente mette a disposizione delle coppie che intendono separarsi o divorziare diverse procedure per raggiungere questi obiettivi
Come ci si separa o si divorzia consensualmente?
Il decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 ha introdotto importanti novità per le coppie che intendono separarsi o anche divorziare in modo consensuale o modificare le precedenti condizioni.
Infatti se le parti sono d’accordo in ordine alle condizioni economiche (ad es. assegno alimentare), sulla gestione degli eventuali figli (affidamento, organizzazione dei tempi di permanenza dei figli, assegni di mantenimento ecc.) o anche sulla ripartizione dei beni (spartizione beni immobili o immobili), sono tre gli strumenti che hanno a disposizione.
1) RICORSO IN TRIBUNALE
Ove le parti decidano di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sia in caso di separazione che di divorzio consensuale la procedura è molto simile.
I coniugi possono incaricare un unico avvocato per entrambi o anche uno per ciascuno. I legali presenteranno un ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi. Verrà così fissata un’udienza avanti il Presidente del Tribunale che tenterà una conciliazione.
A questo punto, se l’accordo delle parti è compatibile con le leggi e l’ordine pubblico la separazione verrà omologata o dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) NEGOZIAZIOZIONE ASSISTITA
Consiste in un accordo scritto alla presenza di entrambi gli avvocati delle parti (che obbligatoriamente devono averne uno ciascuno).
I coniugi non dovranno recarsi mai in Tribunale perché l’accordo viene sottoscritto avanti i propri avvocati.
La procedura può essere svolta anche in presenza di figli minori o portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti.
L’accordo va firmato dai coniugi e le sottoscrizioni sono certificate dagli avvocati.
Successivamente alla firma gli avvocati devono trasmettere l’accordo alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente (che è lo stesso che sarebbe competente in caso della procedura giudiziaria). Se non rileva irregolarità, il Pm dà agli avvocati il nulla osta (in caso non ci siano figli) o l’autorizzazione (in caso ci siano figli) a trasmettere copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Nel caso in cui il P.M. non conceda il nulla osta/autorizzazione lo stesso trasmette l’accordo al Presidente del Tribunale competente e si incardinerà una procedura avanti lo stesso Tribunale.
3) PROCEDURA PRESSO IL COMUNE
Questa opzione è fruibile dai coniugi accordati solo quando non ci siano figli minori, con handicap o maggiorenni economicamente incapaci.
I coniugi, con o senza avvocati, potranno recarsi direttamente dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (di entrambi, di uno dei due ovvero del comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio), accordandosi al fine di separarsi o far cessare gli effetti civili del oro matrimonio.
Con questa procedura non è possibile però per i coniugi effettuare dei trasferimenti patrimoniali.
L’Ufficiale dello Stato Civile accerta la reale volontà dei coniugi di separarsi o divorziare in base alle condizioni pattuite, tenta la conciliazione e invita la coppia a ripresentarsi dopo 30 giorni, che serviranno a far assumere la consapevolezza della scelta fatta dai coniugi.
Trascorsi i 30 giorni se i coniugi non si presentano l’accordo perde efficacia, altrimenti diventa immediatamente esecutivo.

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di Avvocato Valentina Licchetta

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