Come compilare l'istanza per gli aiuti a fondo perduto


Vademecum alla compilazione delle istanze per gli aiuti a fondo perduto che potranno essere inviate a partire dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto
Come compilare l'istanza per gli aiuti a fondo perduto

Con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno è stato finalmente pubblicato l’atteso provvedimento relativo alla presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del D.L. 34/2020, che ne riconosce modalità e termini di presentazione.

Ricordiamo molto brevemente a chi spetta e a chi no.

La platea di soggetti beneficiari del contributo è costituita dai titolari di partita Iva:

- soggetti esercenti attività d'impresa

- soggetti esercenti attività di lavoro autonomo

- soggetti esercenti attività di reddito agrario

- enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali

che non abbiano un fatturato superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo;

- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;

- ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione all'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del D.L. 1872020, all'indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38), ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

E' bene ricordare che la condizione necessaria per poter accedere all'istruttoria impone una diminuzione ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, rispetto agli stessi realizzati nello stesso mese del 2019 e poiché non viene fatta mai menzione al volume d'affari, dovranno essere comprese anche le cessioni di beni strumentali.

Poiché al precedente articolo ci siamo ampiamente soffermati sulla determinazione del contributo, passiamo ad esaminare la modulistica, unica novità di questi giorni.

La modulistica ad una prima sommaria osservazione, risulta essere molto scorrevole e facilmente compilabile attraverso anche una guida ad essa acclusa, in coerenza con quanto previsto dal Dl Rilancio e richiesto, in termini di accertamento di ricavi o compensi, sia di dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Una prima parte riguarda:

- la segnalazione raggruppata in fasce, dei ricavi/compensi 2019, dell'importo puntuale del fatturato aprile 2019, aprile 2020, dell'ipotesi se il soggetto richiedente abbia iniziato l'attività dopo il 2018 e, infine, l'indicazione del domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza covid-19 è stato dichiarato prima, (cosiddette Zone Rosse). Queste due ultime circostanze consentono di accedere al fondo, anche nella misura minima che ricordiamo essere € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per le società, anche se non si verifica il requisito essenziale vale a dire la diminuzione di fatturato o se per ragioni tecniche non fosse possibile il confronto con il 2019.

Un area specifica riguarda l'indicazione dell'iban riferito al conto corrente sul quale si intende ricevere il contributo, mentre una successiva è dedicata a tutti coloro che, ricontrollando i volumi, vorranno rinunciare alla richiesta precedentemente formulata ed inviata, sino ad avvenuto accoglimento della domanda, come una sorta di ravvedimento operoso.

Una seconda parte riguarda:

- le dichiarazioni antimafia, nelle quali il dichiarante dovrà indicare il codice fiscale dei soggetti (compreso il familiare convivente), da sottoporre alla verifica di cui al D.Lgs. 159/2011 o, in alternativa, l'indicazione attraverso la spunta, di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 co. 52 L. 190/2012.

L'istanza dovrà essere redatta tramite software presente nella piattaforma telematica “Fatture corrispettivi” all'interno dell'area personale dell'Agenzia delle Entrate direttamente o attraverso delegato intermediario, oppure in alternativa potrà essere predisposto in formato pdf , firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite pec all'indirizzo indicato nelle istruzioni ministeriali.

Si raccomanda la massima attenzione durante la compilazione dell'istanza, poiché le sanzioni risultano alquanto gravose: in caso, infatti, di indebita percezione del contributo si applicano sia le disposizioni dell'art. 316 ter del codice penale che prevedono la reclusione da sei mesi a tre anni in caso di indebita percezione di erogazioni statali, nonché la confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p., fatte salve le ulteriori sanzioni per dichiarazioni mendaci, in tema di antimafia.

E' appena il caso di ricordare, infine, che il contributo spetta solamente a tutti coloro che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° Maggio 2020.

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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