Come deve essere determinato il Tasso Soglia di usura


Il Tasso Soglia deve essere determinato esclusivamente dal GIUDICE, non dalla Banca d'Italia
Come deve essere determinato il Tasso Soglia di usura
L'art. 2 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (nuova Legge sull'Usura), ha modificato l'Art. 644 Codice Penale il quale adesso così dispone al 4° comma "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

Dunque è la stessa Legge che stabilisce quali siano gli oneri (ossia i COSTI) di cui tenere conto per la determinazione del Tasso di Interesse Usurario.

Pertanto la determinazione deve avvenire esclusivamente ad opera del Giudice, tenendo conto degli oneri (ossia dei costi) che la Banca applica, i quali sono stabiliti dalla Legge stessa.

Qual'è allora la funzione della Banca d'Italia in questo meccanismo? Essa deve limitarsi esclusivamente a rilevare (ossia a FOTOGRAFARE) i Tassi Medi (c.d. T.E.G.M.) praticati dalle Banche per determinate operazioni creditizie (ad esempio: mutui ipotecari, mutuo chirografari, leasing mobiliari, leasing immobiliari fino ad € 50.000,00, leasing immobiliari oltre la predetta cifra; aperture di credito in conto corrente fino ad € 5.000,00; aperture di credito oltre la predetta soglia) e comunicarli al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ogni trimestre emana un decreto che indica i Tassi Siglia dell'Usura, il quale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La Banca d'Italia, invece, va ben oltre questa sua funzione di rilevazione dei tassi medi, emanando circolari ed istruzioni con cui indica alle banche quali siano gli oneri di cui tenere conto per la determinazione del tasso di interesse usurario, e così facendo si sovrappone indebitamente alla legge, arrogandosi un ruolo che la Legge 108 del 1996 non le attribuisce affatto.
Ad esempio, nelle sue istruzioni, la Banca d'Italia stabilisce - contrariamente al chiaro tenore della norma di legge sopra vista - che le commissioni non debbano essere considerate ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario.

Si consideri come l'intenzione del Legislatore (quando è stata emanata la Legge 7 marzo 1996 n.108, che ha modificato il reato d'USURA) è stata principalmente quella di equiparare il Banchiere (che pattuisce ed applica interessi superiori alla soglia dell'usura) al comune criminale.
L'effetto deleterio per l'economia, infatti, è identico, anche se diversi sono i metodi adoperati, rispettivamente dal Banchiere e dal criinale comune, per pretendere il pagamento degli interessi usurari che sono stati pattuiti.

Il criminale comune si avvarrà, ad esempio, dell'uso della bomba posta all'ingresso dei locali ove viene svolta l'attività imprenditoriale. Il banchiere si avvarrà dello strumento (di impatto altrettanto devastante) della indebita segnalazione alla CENTRALE RISCHI di BANCA d'ITALIA.
Questa segnalazione è devastante, perché pregiudica irrimediabilmente i rapporti tra l'imprenditore ed il Sistema Bancario in generale (nessuna banca concederà più credito ad un imprenditore segnalato alla Centrale Rischi, e si possono verificare enormi difficoltà perfino per l'apertura di un normale conto corrente senza nessuna concessione di credito). E' indebita perché assai spesso avviene per importi che sono frutto della pattuizione e dell'applicazione di interessi superiori al Tasso Soglia.

E' compito della Giurisprudenza contribuire a far sì che la Banca d'Italia non vada oltre i compiti che la Legge 108 del 1996 le ha attribuito, sanzionando (o quanto meno, stigmatizzando) quelle circolari di Banca d'Italia che ostacolano la corretta interpretazione della indicata Legge modificativa del reato di usura. Lo si ripete: la Banca d'Italia deve limitarsi esclusivamente a rilevare i tassi medi praticate dalle Banche e trasmetterli al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anzichè emanare istruzioni e circolari che non fanno altro che mistificare il chiaro tenore letterale della legge sull'Usura, con ciò contribuendo a creare confusione in una materia che, invece, sarebbe estremamente chiara se solo la Legge venisse correttamente interpretata ed applicata.

E vi sono delle sentenze di Cassazione (una per tutte la N. 46669 del 2011) con cui la funzione di Banca d'Italia viene delineata in maniera chiarissima.



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di Avv. Stefano Di Salvo

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