Come difendersi dalle richieste di restituzione di somme dell`Inps
La disciplina dell'indebito pensionistico. I casi più frequenti

Spesso l'INPS procede a ricalcoli dei trattamenti pensionistici per i più svariati motivi; occorre valutare con attenzione se e in quali limiti la eventuale richiesta di restituzione, conseguente a un pagamento risultato in eccesso, sia impugnabile, con diritto al rimborso di quanto eventualmente trattenuto dall'ente previdenziale.
L'art. 2033 cod.civ. stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto indebitamente.
La materia previdenziale, però, ha visto introdurre nel corso del tempo norme che fanno eccezione al principio generale e individuano i presupposti per la sanatoria delle erogazioni indebite di prestazioni pensionistiche.
La normativa attualmente vigente, applicabile ai pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 01/01/2001, è l'art. 13, L. 412/1991.
Il comma 1 di detto articolo consente il recupero dei pagamenti indebiti determinati dall'omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali che incidono sul diritto o sulla misura della pensione.
Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: 1) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali e conosciuti dall'Istituto sono suscettibili di sanatoria; 2) qualora invece i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate in ogni caso.
Elemento particolarmente importante è quello temporale. Il comma 2 dell'art. 13 L. 412/1991 stabilisce che l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Il D.L. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) all'art. 16, c.8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2bis all'art. 13: "il termine del recupero fissato al secondo comma (ossia l'anno successivo a quello della verifica) viene prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Infine, in linea teorica, è legittimo il recupero dell'indebito in caso di dolo del pensionato, ossia quando l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sulla misura o sul diritto alla pensione, che non siano già a conoscenza dell'Istituto; in realtà, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con particolare scrupolo, verificando nella singola fattispecie se ricorre una preordinazione fraudolenta a danno dell'Ente erogatore, e non (ad esempio) una semplice negligenza o un comportamento omissivo.
Considerato tutto quanto sopra, è opportuno verificare con attenzione qualsiasi provvedimento di recupero di indebito, poiché normalmente sussiste ampio spazio per poter ottenere la revoca dello stesso e la restituzione di quanto eventualmente già recuperato dall'Ente previdenziale.
L'art. 2033 cod.civ. stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto indebitamente.
La materia previdenziale, però, ha visto introdurre nel corso del tempo norme che fanno eccezione al principio generale e individuano i presupposti per la sanatoria delle erogazioni indebite di prestazioni pensionistiche.
La normativa attualmente vigente, applicabile ai pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 01/01/2001, è l'art. 13, L. 412/1991.
Il comma 1 di detto articolo consente il recupero dei pagamenti indebiti determinati dall'omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali che incidono sul diritto o sulla misura della pensione.
Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: 1) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali e conosciuti dall'Istituto sono suscettibili di sanatoria; 2) qualora invece i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate in ogni caso.
Elemento particolarmente importante è quello temporale. Il comma 2 dell'art. 13 L. 412/1991 stabilisce che l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Il D.L. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) all'art. 16, c.8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2bis all'art. 13: "il termine del recupero fissato al secondo comma (ossia l'anno successivo a quello della verifica) viene prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Infine, in linea teorica, è legittimo il recupero dell'indebito in caso di dolo del pensionato, ossia quando l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sulla misura o sul diritto alla pensione, che non siano già a conoscenza dell'Istituto; in realtà, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con particolare scrupolo, verificando nella singola fattispecie se ricorre una preordinazione fraudolenta a danno dell'Ente erogatore, e non (ad esempio) una semplice negligenza o un comportamento omissivo.
Considerato tutto quanto sopra, è opportuno verificare con attenzione qualsiasi provvedimento di recupero di indebito, poiché normalmente sussiste ampio spazio per poter ottenere la revoca dello stesso e la restituzione di quanto eventualmente già recuperato dall'Ente previdenziale.
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