Come funziona il 5 per mille alle associazioni


Tutte le informazioni per destinare il 5 per mille. Ora per le associazioni gli adempimenti sono più semplici
Come funziona il 5 per mille alle associazioni
In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ciascun di noi può destinare il 5 per mille della propria IRPEF a sostegno di determinati soggetti stabiliti dalla legge per finalità di interesse sociale.
Il contribuente esprime la propria scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF firmando nell'apposito riquadro della scheda contenuta nel modello 730 o nel modello REDDITI PF (scheda che comprende anche le destinazioni dell'8 e del 2 per mille).

In questo modo si contribuisce al sostegno:
· del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
· delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei seguenti settori, gli stessi previsti per le ONLUS: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
· delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, vale a dire che: siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; abbiano nella propria organizzazione il settore giovanile; svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
· delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
e si contribuisce al finanziamento:
· della ricerca scientifica e dell'università;
· della ricerca sanitaria;
· delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Non tutti gli enti e associazioni possono beneficiare del contributo ma solo quelle presenti negli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate e dai Ministeri competenti redatti su istanza che gli stessi enti e associazioni fanno annualmente e che vengono pubblicate entro il 25 maggio di ciascun anno.
A garanzia del buon uso dei fondi erogati l’Agenzia delle Entrate impone alle associazioni beneficiarie di rendicontare la destinazione delle somme attribuite pena il recupero delle somme percepite rivalutate e comprensive di interessi. Comunque le Amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni, anche a campione e presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti e le associazioni che vogliono partecipare al riparto del 5 per mille dell’IRPEF devono adempiere ad una serie di formalità quali:
· domanda di iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna annualità entro il 7 maggio, ed eventualmente fare le debite correzioni sui propri dati risultanti nell’elenco pubblicato, in modo provvisorio, entro il 20 maggio;
· presentare la della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa entro il 30 giugno;
· rendicontare i fondi percepiti entro un anno dalla ricezione del contributo.

Da quest’anno è stato previsto una semplificazione degli adempimenti previsti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF. Fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, l'iscrizione nell'elenco per il riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva valgono anche per gli anni successivi a quello di iscrizione. L'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno pubblica l’elenco di questi enti e associazioni che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute devono essere comunicate entro il 20 maggio. Se è cambiato il legale rappresentante quest’ultimo è tenuto a presentare comunque la dichiarazione sostitutiva a pena di decadenza.

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di Dott. Francesco Ferruccio

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