Come liberarsi dai debiti e vivere felici
Presentazione della Legge n° 3/2012 che consente anche al debitore che si trova in difficoltà economiche di risanare la propria posizione

La composizione delle crisi da "sovra-indebitamento" è una disciplina che ancora oggi è tutt’altro che conosciuta. Merita quindi parlarne in modo un po’ più diffuso e dare alcune indicazioni pratiche per il suo utilizzo.
La disciplina dell’istituto del "sovra-indebitamento" è stata introdotta con la Legge n° 3 del 2012.
La disciplina della Legge 3/2012, ha lo scopo di impedire che cittadini oberati dai debiti siano spinti ai margini della società cercando, invece, di reintrodurli nel ciclo produttivo assicurando loro una "seconda opportunità".
La Legge 3/2012, come modificata dalla Legge 179/2012, ha quindi istituito tre diverse procedure:
1. Il piano del consumatore - riservato al consumatore, cioè colui che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";
2. L'accordo del debitore - riservato al debitore che ha assunto obbligazioni connesse alla propria attività imprenditoriale o professionale, ma che non ha i requisiti soggettivi previsti dalla Legge Fallimentare;
3. La liquidazione dei beni
I requisiti per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento sono due:
- requisito oggettivo - il fatto che il soggetto si trovi in una situazione di costante "squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio" e sia verificata la "definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni";
- requisito soggettivo - la "non assoggettabilità del debitore alle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 1 della legge fallimentare".
Le procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento possono essere attivate soltanto dal debitore.
Il debitore può attivare la procedura presentando una domanda presso il Tribunale competente per il Comune di residenza.
Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.
L'accordo può essere chiesto da tutti i soggetti di cui sopra e richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti (inteso come 60% del valore dei crediti).
Per il Piano del Consumatore la Legge non prevede la necessità del voto favorevole dei creditori e rimette la decisione alla competenza del Giudice.
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
La procedura di accordo con i creditori comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale.
Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento di verifica se sussistono le condizioni per l'omologazione.
Durante questa fase procedurale, il giudice su istanza del debitore, può disporre l’inammissibilità e la sospensione di eventuali azioni esecutive nei confronti del patrimonio del debitore.
Il giudice omologa il piano quando:
- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (privilegiati);
- esclude che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il debitore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento.
L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta. L’omologazione del piano interrompe le procedure esecutive in corso e i creditori con causa e titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Non ci rimane, allora che da parlare della procedura di liquidazione dei beni del debitore.
La procedura per ottenere la liquidazione dei beni comporta:
- che essa abbia ad oggetto tutti i beni del debitore e sia intesa a far concorrere alla ripartizione del ricavato tutti i creditori;
- che restino esclusi solo i beni assolutamente impignorabili e quanto occorre per il mantenimento del debitore della sua famiglia;
- la nomina di un liquidatore che avrà il compito di: amministrare i beni oggetto della liquidazione; verificare l'elenco dei creditori; formare lo stato passivo; predisporre un programma di liquidazione; vendere a condizioni di mercato di tutto il compendio patrimoniale sottoposto alla procedura; distribuire il ricavato fra i creditori.
La disciplina dell’istituto del "sovra-indebitamento" è stata introdotta con la Legge n° 3 del 2012.
La disciplina della Legge 3/2012, ha lo scopo di impedire che cittadini oberati dai debiti siano spinti ai margini della società cercando, invece, di reintrodurli nel ciclo produttivo assicurando loro una "seconda opportunità".
La Legge 3/2012, come modificata dalla Legge 179/2012, ha quindi istituito tre diverse procedure:
1. Il piano del consumatore - riservato al consumatore, cioè colui che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";
2. L'accordo del debitore - riservato al debitore che ha assunto obbligazioni connesse alla propria attività imprenditoriale o professionale, ma che non ha i requisiti soggettivi previsti dalla Legge Fallimentare;
3. La liquidazione dei beni
I requisiti per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento sono due:
- requisito oggettivo - il fatto che il soggetto si trovi in una situazione di costante "squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio" e sia verificata la "definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni";
- requisito soggettivo - la "non assoggettabilità del debitore alle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 1 della legge fallimentare".
Le procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento possono essere attivate soltanto dal debitore.
Il debitore può attivare la procedura presentando una domanda presso il Tribunale competente per il Comune di residenza.
Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.
L'accordo può essere chiesto da tutti i soggetti di cui sopra e richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti (inteso come 60% del valore dei crediti).
Per il Piano del Consumatore la Legge non prevede la necessità del voto favorevole dei creditori e rimette la decisione alla competenza del Giudice.
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
La procedura di accordo con i creditori comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale.
Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento di verifica se sussistono le condizioni per l'omologazione.
Durante questa fase procedurale, il giudice su istanza del debitore, può disporre l’inammissibilità e la sospensione di eventuali azioni esecutive nei confronti del patrimonio del debitore.
Il giudice omologa il piano quando:
- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (privilegiati);
- esclude che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il debitore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento.
L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta. L’omologazione del piano interrompe le procedure esecutive in corso e i creditori con causa e titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Non ci rimane, allora che da parlare della procedura di liquidazione dei beni del debitore.
La procedura per ottenere la liquidazione dei beni comporta:
- che essa abbia ad oggetto tutti i beni del debitore e sia intesa a far concorrere alla ripartizione del ricavato tutti i creditori;
- che restino esclusi solo i beni assolutamente impignorabili e quanto occorre per il mantenimento del debitore della sua famiglia;
- la nomina di un liquidatore che avrà il compito di: amministrare i beni oggetto della liquidazione; verificare l'elenco dei creditori; formare lo stato passivo; predisporre un programma di liquidazione; vendere a condizioni di mercato di tutto il compendio patrimoniale sottoposto alla procedura; distribuire il ricavato fra i creditori.
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