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Come mantenere l'assegno di divorzio in caso di nuova convivenza


La nuova convivenza non determina necessariamente la perdita automatica e integrale dell’assegno divorzile. Richiedi un parere al tuo avvocato
Come mantenere l'assegno di divorzio in caso di nuova convivenza

Si parla molto in questi giorni della recente pronuncia delle Sezioni Unite che affronta il tema del mantenimento del diritto a percepire l’assegno di mantenimento in presenza di nuova e stabile convivenza.

La nuova convivenza, dicono le Sezioni Unite, non comporta automaticamente la perdita dell’assegno di divorzio: ecco in quali casi permane il diritto all’assegno divorzile

L’orientamento giurisprundenziale degli ultimi anni era granitico sul tema affermando la perdita automatica del diritto a percepire l’assegno di mantenimento in presenza di nuova stabile relazione.

Ciò significava che l’ex coniuge che intraprendeva una nuova convivenza decadeva automaticamente, una volta accertata la nuova stabile convivenza, dal diritto a percepire l’assegno divorzile derivante dal precedente matrimonio. Tale diritto era irrimediabilmente perso e non si acquistava nuovamente in caso di cessazione della convivenza.

Questo principio muoveva dal fatto che l’assegno di mantenimento, fino alla recente pronuncia del 2018, aveva natura prettamente assistenziale ovvero di sostegno al coniuge economicamente debole.

La pronuncia delle Sezioni Unite 18287/2918 ha riconosciuto duplice natura all’assegno di divorzio: assistenziale e perequativa/compensativa. L’assegno divorzile ha così acquisito una duplice funzione: da un lato sostenere il coniuge che non è in grado con i propri mezzi di raggiungere l’autosufficienza economica, dall’altro di compensarlo dei sacrifici fatti durante il matrimonio e a favore della famiglia e alla realizzazione del patrimonio familiare.

Mi viene in mente la moglie che si dedica alla famiglia e ai figli sacrificando aspettative professionali per la realizzazione di un progetto familiare comune che vede l’altro coniuge affermarsi economicamente e professionalmente. La pronuncia delle Sezioni Unite muove dal quesito sollevato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 28995/2020.

Il fatto

Il Tribunale di Venezia dichiarava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di versare un assegno divorzile a favore della ex moglie oltre ad un assegno di mantenimento a favore dei figli.

Avverso tale sentenza il marito proponeva appello e la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, eliminava tout court l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie poiché aveva instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno da cui aveva avuto una figlia.

Avverso tale sentenza la ex moglie proponeva ricorso per Cassazione evidenziando che nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un’attività lavorativa per dedicarsi interamente ai figli, e ciò anche dopo la separazione personale dal marito che aveva potuto, invece, applicarsi completamente al proprio successo professionale. Evidenziava altresì di avere un’età per la quale è difficile reperire un lavoro.

Investita del caso, la Suprema Corte chiedeva l’intervento delle Sezioni Unite in relazione al mutato orientamento giurisprudenziale circa la natura dell’assegno divorzile e della sua incidenza con nuova stabile convivenza.

Le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 affermando il seguente principio. Il soggetto che instaura una nuova stabile convivenza perde automaticamente il diritto all’assegno divorzile nella sua componente assistenziale. Ritengono infatti le Sezioni Unite che la scelta liberamente presa di formare una nuova famiglia esclude il perdurare di obblighi nascenti dalla precedente relazione.

Diverso discorso invece per quanto riguarda la componente compensativa/ perequativa dell’assegno “ che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge nell’arco di tempo definito del matrimonio e rimarrebbe irrimediabilmente perduta dall’ex coniuge , che pur ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell’altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione di carriera dell’altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto , a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell’altro coniuge”.

In conclusione la nuova convivenza non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale dell’assegno divorzile.

L’onere di dimostrare che permane il diritto a percepire l’assegno ricadrò sul coniuge che lo richiede il quale dovrà evidenziarne la natura perequativa compensativa dimostrando di avere contribuito alla formazione del patrimonio familiare ad esempio rinunciando ad offerte di lavoro, alla propria realizzazione professionale ecc.

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L'autore è esperto in Diritto di famiglia
AVV. MANUELA CASTEGNARO
via Mure Del Bastion, 10
36061 - Bassano del Grappa (VI), Veneto


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