Come mutare le condizioni di una separazione


E' possibile mutare le condizioni di una separazione? Si, se sopravvengono giustificati motivi
Come mutare le condizioni di una separazione
Per affrontare la tematica proposta, occorre analizzare brevemente l'istituto giuridico della separazione personale .
I coniugi possono, unilateralmente o di comune accordo, decidere di sospendere gli effetti giuridici del matrimonio, ponendo il rapporto in uno stato di quiescienza, che può essere legale o di fatto, a seconda che assuma o meno rilevanza per l'ordinamento giuridico.

Tale disciplina può essere consensuale o giudiziale.
Molto spesso, per situazioni e rapporti tesi tra la coppia, la separazione è giudiziale.

Ai sensi dell'art. 151 c.c.: "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".

Quanto agli effetti, la separazione non determina l'estinzione del vincolo coniugale, bensì un'attenuazione dei diritti e dei doveri che dallo stesso derivano.

Sul piano prettamente personale, comporta la sospensione dell'obbligo di coabitazione e di quelli di fedeltà e di collaborazione, che sono strettamente connesssi con la convivenza.
Con riferimento agli obblighi di assistenza morale e materiale, nonchè del rispetto reciproco, l'orientamento dominante opta per la permanenza degli stessi, sebbene in forma più attenuata.
Sul piano patrimoniale, invece, la separazione è causa di scioglimento della comunione legale ex art. 151 c.c.

Il coniuge separato, inoltre, ricorrendone i presupposti, acquista il diritto di abitazione nella casa famigliare e può avere diritto a vedersi corrisposto, da parte dell'altro coniuge, un assegno di mantenimento.
Infatti, ai sensi dell'art. 156, primo comma, c.c.: "il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

Sempre l'art. 156 c.c., al settimo comma, stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

In materia di assegno di mantenimento, i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni addottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto, i fatti preesistenti alla separazione, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass., 8 maggio 2008, n. 11488).

Pertanto, ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda.

Il procedimento deve iniziare con un'istanza ex art. 710 c.p.c., secondo il quale "le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione".

Il Tribunale, in corso di causa, sentirà personalmente le parti, provvedendo a una eventuale ammissione di mezzi istruttori, per poi decidere sul punto.

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di Avv. Giuseppe Mosca

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