Come non cadere nella trappola delle donazioni


Alcuni accorgimenti possibili per non avere brutte sorprese future dalle donazioni
Come non cadere nella trappola delle donazioni
La donazione rappresenta un ottimo strumento di pianificazione patrimoniale.
Attenzione però: una donazione non "correttamente studiata", può creare i presupposti per problematiche future.
E’ compito del consulente patrimoniale informare correttamente il cliente circa i rischi e le opportunità dello strumento giuridico.
I legittimari, l’azione di riduzione e gli effetti sulla commercialità dei beni
Come noto, le donazioni (dirette ed indirette) effettuate in vita dal de cuius, potrebbero ledere la quota di riserva spettante ai cd. legittimari (coniuge, figli ed ascendenti in mancanza di figli).
In tale ipotesi, la legge riconosce ai legittimari la possibilità di agire "in riduzione" contro il donatario e, qualora lo stesso risultasse incapiente, un "azione di restituzione" contro il terzo acquirente.
Per tale motivo, l’acquisto di un bene di origine donativa può risultare pericoloso prima che siano decorsi vent’anni dalla donazione (limite massimo consentito per legge al legittimario per poter chiedere la restituzione contro il terzo acquirente) o, comunque, dieci anni dalla morte del donante (termine di prescrizione dell’azione di riduzione).
L’inefficacia della rinuncia all’azione di riduzione quando il donante è in vita
Alla luce di quanto sopra, è evidente che chi beneficia di una donazione, potrebbe trovarsi in seria difficoltà a rivendere il bene prima che sia decorso il ventennio dalla donazione stessa.
Purtroppo, anche qualora il futuro legittimario formalmente rinunciasse ad esercitare l’azione di riduzione, la rinuncia è priva di effetto quando il donante è ancora in vita.
La legge, infatti, stabilisce che solo dopo l’apertura della successione gli eredi hanno la possibilità di avere piena contezza dei propri diritti ereditari e, quindi, eventualmente di rinunciarvi.
I possibili rimedi
In caso di necessità di rivendere il bene da parte del donatario è comunque possibile procedere con la risoluzione consensuale della donazione: la proprietà del bene torna al donante che, quindi, lo può vendere all’acquirente e donare poi il ricavato all’originario donatario.
Inoltre, sono sempre più diffuse le cosiddette "polizze donazione sicura", in relazione alla quale la compagnia si accolla il rischio relativo alle pretese del beneficiario sul bene donato.
Un ulteriore rimedio per ovviare alla difficoltà di alienare il bene ricevuto con donazione, è rappresentato dalla rinuncia all’azione di restituzione da parte del futuro legittimario. In che cosa consiste? Capiamoci con un esempio pratico. Mio padre dona una casa a mio fratello. A me non dona nulla. Mio fratello, a distanza di poco tempo, ha la necessità di venderla. Il potenziale acquirente è restio a procedere con l’acquisto, in quanto non sono decorsi ancora venti anni dalla donazione, e teme che io, in futuro, possa agire in riduzione contro mio fratello ed eventualmente contro di lui inrestituzione.
Allora mio fratello mi chiede, per tranquillizzare l’acquirente, di procedere con una rinuncia formale ad agire in riduzione.Io sarei anche disponibile a rinunciare per andare in contro alle necessità di mio fratello, ma sono consapevole che la rinuncia all’azione di riduzione, quando il donante è ancora in vita, è priva di effetto. Attenzione, però: se ciò e vero, è altrettanto vero che non esiste nessuna preclusione di legge a rinunciare all’azione di restituzione" pur col donante in vita.
Quindi, rinunciando validamente all’azione di restituzione, mi rimarrebbe ferma la possibilità di agire in riduzione contro mio fratello, ma mi sarebbe preclusa la possibilità di chiedere la restituzione contro il terzo acquirente. Questi, quindi, compera il bene di origine donativa in completa sicurezza rispetto ad eventuali mie pretese future.
La rinuncia all’azione di restituzione, già avvallata dalla dottrina, ha trovato conferma recentemente da parte del Tribunale di Pescara (decreto n. 250/2017), che ha avuto modo di chiarire che se la rinuncia è fatta con atto pubblico, può essere trascritta nei pubblici registri immobiliari e resa quindi conoscibile ai terzi interessati.

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di Avvocato Massimo Perini

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