Come revocare l`amministratore di condominio
Ecco in sintesi la procedura
La norma di riferimento è l'art. 1129 comma 11 c.c., la quale dispone testualmente:
"La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con le maggioranze previste per la sua nomina oppure con le modalità previste nel regolamento. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV [1703 ss.]. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica".
La disciplina in materia condominiale, coordinandosi con la norma richiamata, prevede che ci sia sempre un tentativo di revoca dell'amministratore stragiudiziale, nei casi di gravi irregolarità fiscale e di mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominaale, quindi che venga convocata l’assemblea secondo le modalità di seguito descritte.
Infatti, nei casi di gravi irregolarità previsti dall'art. 1129 c. 11 c.c., anche un solo condomino può chiedere all'amministratore la convocazione dell'assemblea, affinché venga deliberata la revoca e la contestuale nomina di nuovo amministratore.
Se entro 10 giorni dalla richiesta del condomino, l'amministratore non provvede alla convocazione della suddetta assemblea, la convocazione può essere fatta direttamente dal condomino stesso, mediante lettera da consegnare (a mani con attestazione "per ricevuta" oppure mediante raccomandata a/r) a tutti gli altri condomini, almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Qualora gli altri condomini, in sede di assemblea, decidano di confermare l'amministratore in carica, il condomino che vuole invece ottenerne la revoca potrà adire l'autorità giudiziaria.
Attenzione! Prima di adire l'autorità giudiziaria, deve esser esperito il tentativo obbligatorio di mediazione innanzi agli istituti preposti, pena l’improcedibilità della domanda.
Quindi, è opportuno rivolgersi ad un legale, al fine di non incorrere in errori nella procedura e, rischiare così, di sostenere inutili costi senza risultato.
"La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con le maggioranze previste per la sua nomina oppure con le modalità previste nel regolamento. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV [1703 ss.]. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica".
La disciplina in materia condominiale, coordinandosi con la norma richiamata, prevede che ci sia sempre un tentativo di revoca dell'amministratore stragiudiziale, nei casi di gravi irregolarità fiscale e di mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominaale, quindi che venga convocata l’assemblea secondo le modalità di seguito descritte.
Infatti, nei casi di gravi irregolarità previsti dall'art. 1129 c. 11 c.c., anche un solo condomino può chiedere all'amministratore la convocazione dell'assemblea, affinché venga deliberata la revoca e la contestuale nomina di nuovo amministratore.
Se entro 10 giorni dalla richiesta del condomino, l'amministratore non provvede alla convocazione della suddetta assemblea, la convocazione può essere fatta direttamente dal condomino stesso, mediante lettera da consegnare (a mani con attestazione "per ricevuta" oppure mediante raccomandata a/r) a tutti gli altri condomini, almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Qualora gli altri condomini, in sede di assemblea, decidano di confermare l'amministratore in carica, il condomino che vuole invece ottenerne la revoca potrà adire l'autorità giudiziaria.
Attenzione! Prima di adire l'autorità giudiziaria, deve esser esperito il tentativo obbligatorio di mediazione innanzi agli istituti preposti, pena l’improcedibilità della domanda.
Quindi, è opportuno rivolgersi ad un legale, al fine di non incorrere in errori nella procedura e, rischiare così, di sostenere inutili costi senza risultato.
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