Come si calcola il danno patrimoniale da lucro cessante


Tutto ciò che c'è da sapere per calcolare bene, e rapidamente, il danno patrimoniale da perdita di reddito presente e futuro
Come si calcola il danno patrimoniale da lucro cessante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con pronuncia depositata il 4 febbraio 2020, numero 2463, la Corte di Cassazione è tornata sul tema del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla lesione alla capacità lavorativa specifica del danneggiato.

Ci troviamo davanti a tale questione quando la vittima del sinistro non ha ricevuto solo un danno biologico permanente, ma ha riportato anche delle conseguenze in grado di ridurre (in tutto o in parte) la sua capacità di svolgere l’attività lavorativa cui il danneggiato si dedicava al momento dell’incidente.

Già in passato, ci si era posti il problema dei soggetti privi di reddito perché disoccupati o perché in cerca di un lavoro o perché studenti o casalinghe. In tutti questi casi, il criterio cui si faceva riferimento (onde concedere il ristoro del danno da luco cessante a favore di una persona che, di fatto, non lavorava) era quello del triplo della pensione sociale.

Detto parametro era già previsto dalla legge 990 del 1969 e, successivamente, fu recepito anche dal D.lgs. 209/2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni).

Un po’ alla volta, questo criterio ha cominciato ad essere applicato non solo alle persone totalmente prive di entrate, ma anche a quelle titolari, al momento dell’evento, di un reddito di importo troppo basso. Un reddito, per intenderci, inferiore rispetto a quello (considerato una sorta di minimo “sindacale” garantito per legge) del triplo della pensione sociale.

Ebbene, con la pronuncia in commento, la Cassazione ribadisce un suo orientamento consolidatosi negli ultimi tempi: quello secondo cui lo standard del triplo della pensione sociale (oggi definita “assegno sociale”) deve essere applicato solo e soltanto quando non sia possibile, in alcun modo, stabilire o presumere il concreto reddito reale della vittima al momento del sinistro.

In tutti gli altri casi, il reddito da prendere come parametro di riferimento per calcolare il danno patrimoniale da lucro cessante è quello effettivamente percepito dalla vittima. E ciò anche quando esso sia inferiore, anche di molto, rispetto al triplo della pensione sociale.

Quindi, vanno rigettate tutte le quantificazioni effettuate usando il “metodo” del triplo dell’assegno sociale con riferimento a lavoratori precari od occasionali i quali, tuttavia, siano comunque percettori abituali di un salario (sebbene assai risicato). 

La logica sottostante alla decisione della Corte è molto semplice: può ben darsi che anche un reddito modesto abbia le caratteristiche della stabilità e, soprattutto, rappresenti il massimo frutto possibile della capacità produttiva di un danneggiato.

A questo punto, la terza Sezione della Cassazione ha messo in evidenza anche un altro aspetto: la stima del danno patrimoniale deve essere effettuata tenendo conto pure del reddito già cessato oltre che del reddito cessante (vale a dire quello che cesserà in futuro).

Più precisamente, nel caso in cui (al momento della liquidazione del risarcimento) già da qualche tempo la vittima aveva smesso di lavorare, si potrà ben dire che essa avrà già patito una flessione del proprio reddito.

E tale flessione costituirà un danno già verificatosi, e quindi presente, non futuro.

Per il danno da lucro cessante (che si proietta nel domani), invece, si farà uso del criterio della capitalizzazione anticipata.  Nota bene: per capitalizzazione, si intende l’opera aritmetica di attualizzazione, cioè di “traduzione” in valori attuali di una somma non ancora guadagnata: un importo, in altri termini, che sarà percepito (o avrebbe potuto o dovuto essere percepito) – magari sotto forma di rendita o di stipendio – da un certo momento presente a un certo momento futuro.

Ebbene, proprio per queste ragioni, la capitalizzazione ha senso solo quando si riferisce a quella parte di reddito che la vittima perderà nell'avvenire.

Al contrario, per la parte di reddito già perduta si dovrà fare un conteggio diverso. Esso consisterà nel moltiplicare il reddito annuo (ordinariamente percepito prima dell’evento lesivo) per il numero di annualità oramai trascorse.

Per quanto riguarda, invece, le modalità del calcolo del lucro cessante (inteso come danno patrimoniale futuro), si dovrà moltiplicare il reddito annuo più elevato degli ultimi tre anni prima dell’incidente per la percentuale di invalidità lavorativa permanente specifica e per il coefficiente di capitalizzazione.

Tuttavia, non vanno più utilizzati i coefficienti di capitalizzazione contenuti nel Regio Decreto del 1922 che è assolutamente inidoneo, proprio per la sua vetustà, a fungere da parametro di riferimento. Sarà opportuno, pertanto, adottare coefficienti di capitalizzazione più aggiornati. La più recente giurisprudenza applica, di prassi, quelli di cui al dossier del Consiglio Superiore della Magistratura pubblicato in occasione del convegno tenutosi a Trevi il 30 giugno e il 1 luglio del 1989.


Avv. Francesco Carraro

 

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di Avv. Francesco Carraro

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