Come si deducono i contributi nel regime forfettario


Ecco qual è il metodo per dedurre i contributi nel regime forfettario
Come si deducono i contributi nel regime forfettario

 

Come ormai assodato, i contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 determinano il reddito di impresa o di lavoro autonomo, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell’esercizio di impresa arte o professione, un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice che contraddistingue l'attività esercitata, che abbatterà forfettariamente i ricavi, immediatamente prima di calcolare l'imposta sostitutiva.

In breve, l'ammontare complessivo delle fatture o corrispettivi incassati nel corso dell'anno, subirà in sede di dichiarazione dei redditi una diminuzione forfettaria, indipendentemente se i costi effettivamente sostenuti nello stesso anno, siano maggiori o minori.

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti, anche ai fini di un eventuale accertamento, è chiaro che tutte le spese sostenute dal contribuente, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'inerenza all'attività d'impresa, artigianale o autonoma svolta, non incidono analiticamente alla determinazione del reddito al lordo delle imposte, tutte, tranne i “contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare, fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

Vi è in buona sostanza la possibilità di inserire nel quadro LM, relativo alla determinazione dell'imposta sostitutiva del 5% o 15% a seconda se si è in regime di start up o meno, la somma dei contributi versati per cassa nello stesso anno a diminuzione del reddito a forfait determinato, finché tale valore troverà capienza.

L'eventuale eccedenza che non potrà essere dedotta in quanto il valore per differenza non potrà mai essere negativo, potrà normalmente essere utilizzata quale onere deducibile nella sezione degli oneri previdenziali del quadro RP, ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

Non è inopportuno ricordare che indipendentemente dal regime fiscale adottato, nel caso in cui un contribuente abbia utilizzato in compensazione un credito previdenziale sorto a seguito di un eccessivo versamento di contributi dedotti in annualità precedenti, dovrà riprendere a tassazione (20%) tale eccedenza compensata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir, ovvero se l'opzione è più conveniente, passarli a tassazione ordinaria.

Nel caso in cui un contribuente che ha applicato il regime forfettario e abbia maturato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta dell'anno precedente un credito derivante da contributi previdenziali versati all'Inps e utilizzato in compensazione con F24 nel corso dell'anno successivo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione, nello stesso quadro di determinazione dell'imposta agevolata.

 

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di Rag. Giuseppe Vaccaro

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