Come sviluppare un e-commerce di successo


Per poter sviluppare un servizio di e-commerce, indispensabile per molte realtà, vanno considerati molti aspetti importanti di carattere fiscale, contabile e legale
Come sviluppare un e-commerce di successo

A seguito dello sviluppo del web come strumento e come spazio virtuale di attività commerciali, a causa del susseguirsi di limitazioni dettate dai vari DPCM che hanno imposto interruzioni lavorative gravose soprattutto per le attività commerciali e di servizi, si è reso indispensabile l’inserimento di una nuova attività che si affianca alla tradizionale e che in parte la sostituisce, ovvero l’e-commerce.

Le persone comprano qualsiasi genere di prodotto e servizio tramite internet ed è diventata la prima fonte d’informazione e di ricerca.
Oggi giorno non è possibile prescindere da questo tipo di servizio, indispensabile soprattutto per le attività commerciali.
Questo implica nuovi e numerosi sforzi da parte degli imprenditori e soprattutto dei negozianti che devono creare, anche da zero, una nuova piattaforma di vendita, un nuovo modo di fare business ed affrontare nuovi problemi anche di carattere amministrativo e fiscale.

Il commercio elettronico è presente nella normativa italiana e soprattutto europea già da molti anni, sebbene sia in continua evoluzione, e appare talvolta incompleta data l’ampiezza del settore.
Pertanto spesso viene fatto ricorso alla regolamentazione prevista per le fattispecie analoghe e all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza anche comunitaria.

Le fonti normative a cui risalire sono:

•    La comunicazione della commissione europea n. 157 del 1997 “svolgimento di attività commerciali per via elettronica”;

•     decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998 e la circolare 3487/c del ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato che recepiscono la comunicazione comunitaria.

Per definizione l’e-commerce è lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica, basato sull’elaborazione e la trasmissione per via elettronica di dati tra cui testo suoni ed immagini video, comprende attività molto diverse, come la commercializzazione di merci e di servizi, distribuzione on-line di contenuti digitali, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita ecc.

Per l’avvio di un’attività di commercio elettronico non è necessario nessuna autorizzazione preventiva, salvo alcuni casi particolari quali i servizi di telecomunicazione, servizi di telefonia, servizi di radio diffusione sonora e televisiva, servizi di comunicazione via satellite, giochi d’azzardo e giochi di fortuna.

Normative particolari sono previste per le attività bancarie ed assicurative e per settori particolari come quello farmaceutico, tabacchi e bevande alcoliche.

Per gli imprenditori che decidono di iniziare o di ampliare la loro attività nel mondo delle vendite online è indispensabile sapere alcune informazioni propedeutiche.

Gli adempimenti necessari sono:

•    l’apertura della partita iva o l’inserimento di una nuova attività con codice ateco 47.91.10 (Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet);

•    l’iscrizione o variazione con ampliamento alla CCIAA;

•    l’iscrizione INPS alla gestione commercianti;

•    Pratica SCIA per autocertificazione comunale (anche se non sempre quest’ultima è richiesta).

Non sono previsti particolari requisiti professionali e può essere svolta in forma individuale oppure societaria.

Nel modello AA7 o AA9 di apertura della partita iva va indicato l’indirizzo del sito web sia proprio che ospitante e si dovrà indicare l’internet service provider.

Un aspetto da ricordare è l’iscrizione al VIES per poter svolgere operazioni intracomunitarie come soggetti passivi iva.

Il commercio elettronico può essere distinto in due categorie fondamentali:

•    Commercio Elettronico diretto: ossia cessioni virtuali di servizi in cui la rete elettronica è utilizzata dall’acquirente per concludere la transazione, scaricare telematicamente il prodotto acquistato nella forma digitale ed eseguire il pagamento;

•    Commercio Elettronico indiretto: ossia cessioni di beni materiali in cui la rete elettronica è utilizzata per concludere la transazione e per eseguire il pagamento, ma il bene viene spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza.

Il commercio elettronico viene inquadrato fiscalmente nel modo corretto solo se viene posta attenzione a due elementi fondamentali:

1.    La modalità di consegna del bene o del servizio che identifica:
•    e-commerce come diretto come prestazione di servizi;
•    e-commerce indiretto come cessione di beni.

2.    I soggetti che partecipano all’operazione elettronica, per una corretta individuazione delle operazioni ai fini IVA, e si può identificare in:
•    Rapporti tra soggetti passivi (B2B);
•    Rapporti tra soggetti passivi d’imposta e soggetti privati (B2C);
•    Rapporti tra due soggetti privati (Peer to peer o C2C).

Un aspetto fiscale molto importante legato esclusivamente all'e-commerce indiretto è che la vendita a consumatori finali (privati) è assimilata alla vendita per corrispondenza e, quindi, esonerata dalla fatturazione, salvo espressa richiesta del cliente e dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, conseguentemente è esonerata da qualsiasi obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in Agenzia Entrate e alla certificazione degli stessi. Di conseguenza i compensi percepiti dal commercio elettronico andranno semplicemente annotati sull’apposito registro previsto dall’art. 24 del dpr 633/72, così come chiarito anche dalla circolare dell’agenzia entrate con interpello n. 238/2020.

Tecnicamente l’imprenditore dovrà poi scegliere se vendere tramite portali dedicati con aziende specializzati ad esempio Amazon o Ebay, oppure conferire ad una società qualificata la gestione del proprio sito o infine gestire in autonomia il carrello e-commerce direttamente sul proprio sito web.

In base alla scelta operata si possono quindi distinguere diverse tipologie di siti legati all’attività imprenditoriale:

•    Il sito vetrina che svolge una funzione meramente informativa, al fine di illustrare la tipologia di attività svolta;

•    Il sito pubblicitario che svolge la funzione di far conoscere i propri prodotti o servizi;

•    Il sito di commercio elettronico che consente di effettuare acquisti di beni e servizi direttamente online.

In base alla precedente differenziazione si identificano anche un diverso trattamento contabile dei costi di realizzazione del sito stesso.

Quanto all’attività di vendita in concreto, il cliente consumatore che accede al sito di e-commerce, dopo aver visionato il catalogo e scelto il prodotto da comperare, decide di effettuare il pagamento tramite uno dei mezzi previsti per il pagamento online ossia tramite carte di credito, paypall ecc.

Aspetto da non sottovalutare è che all’acquirente spetta il diritto di recesso che nell’e-commerce è assimilato ad un contratto a distanza, disciplinato dall’art. 52 e seguenti del codice del consumo che prevede un periodo di 14 giorni per procedere al recesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover corrispondere alcuna penale. Questo termine si estende addirittura a 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto di servizio o dal ricevimento del prodotto se il venditore non abbia adempiuto all’obbligo dell’informativa sul diritto di recesso nei confronti del consumatore.

Ci sono, però, anche casi in cui è esclusa espressamente la possibilità di recedere e sono disciplinati dall’art. 59 del codice del consumo.

Da non sottovalutare anche l’aspetto legato alla normativa privacy e l’informativa e consenso al trattamento dei dati del consumatore che deve necessariamente accettare le condizioni.

Ci sono quindi molti aspetti da considerare sia di carattere amministrativo, fiscale e anche legale per intraprendere questa nuova attività, ma siamo sicuri che ne valga assolutamente la pena considerato l’enorme evoluzione del commercio elettronico nel mondo.

 

Articolo del:


di Anna Rita Andreello

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