Commento alla sentenza Corte Cost. 158/2018 sulla Maternità


Alcune considerazioni sull’importante recente pronuncia del Giudice delle Leggi in tema di maternità
Commento alla sentenza Corte Cost. 158/2018 sulla Maternità

I) Corte Costituzionale 158/2018

Tra le più importanti novità della recente giurisprudenza va segnalata la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha allargato, con la sua vis espansiva, la tutela per la maternità.

II) Presupposti giuridici

In merito alla questione sollevata dal Giudice di prime cure, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la disposizione censurata non considera la speciale tutela che l’articolo 37 Cost. primo comma, prevede per la madre lavoratrice e per il bambino, nonchè quella contenuta, in termini generali, dall’articolo 31, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, l’esclusione del congedo straordinario non appare ragionevole anche alla luce delle disposizioni dell’articolo 24, comma 3 Dlgs 151/2001, che non comprendono nel computo dei sessanta giorni tra l’inizio dell’assenza e l’inizio dell’astensione obbligatoria il “periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità.

La deroga, per tali congedi, nasce da un'esigenza prevalente di tutela, per cui l’indennità di maternità è dovuta anche quando la discontinuità del rapporto di lavoro superi i sessanta giorni.

In effetti, gli interventi della Corte Costituzionale hanno contribuito ad ampliare l’evoluzione dell’ambito applicativo del congedo straordinario, estendendo tale beneficio, dapprima ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetti con handicap in situazione di gravità accertata, con genitori totalmente inabili, e successivamente anche al coniuge convivente.

Inoltre, in assenza di altri soggetti idonei, è prevista l’applicazione al figlio convivente e al parente o affine entro il terzo grado convivente (commento alla sentenza della Corte Costituzionale da http://www.altalex.com/documents/news/2018/07/24/indennita-di-maternita-va-riconosciuta-anche-nel-periodo-di-congedo-straordinario)

III) Considerazioni personali

Le considerazioni che vengono in essere, con riferimento a questa importante sentenza, riguardano dunque in primo luogo la vis espansiva del diritto del lavoro, come più volte sottolineato alla Specializzazione frequentata a Macerata cui, in questo, come in altri casi, ha da sempre contribuito la Corte Costituzionale.

Innanzitutto già si deve registrare come, nella stessa parte motiva della sentenza, venga appositamente citato un intervento del 1995, precisamente la sentenza n. 423/1995 nella quale già veniva stabilito che si sarebbero dovuti impedire “che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie” (c.f.r. sent. cit.).

Dunque, oltre alla censura di ragionevolezza, di cui all’articolo 3 Cost., vengono in risalto, specificamente, anche le disposizioni di cui agli articoli 31 ma soprattutto 37 Cost., nel quale trova diretta tutela, a livello costituzionale, la protezione della lavoratrice madre, in modo tale di permettere alla stessa di espletare compiutamente le funzioni di madre e lavoratrice.

Sotto altro aspetto, invece, si deve registrare come la detta pronuncia 158/2018 registri anche un vaglio considerevole anche da altre fonti.

Si legge infatti nella parte motiva che “Il giudice a quo ravvisa anche la violazione dell’articolo 117 Cost. primo comma, in relazione agli articoli 20-21-23-33-34 CDFUE, i quali enunciano “il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazioni e riconoscono il diritto a un congedo di maternità retribuito ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in caso di maternità”.

Nel caso specifico, della ricorrente gestante con gravidanza a rischio, ci sarebbe stato quindi un notevole trattamento discriminatorio.

IV) Conclusioni

In conclusione, quindi, La Corte Costituzionale si conferma ancora una volta un varco, un perno del sistema per il riconoscimento dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori in genere e questi interventi assumono notevole importanza sia sotto l’aspetto pratico che dell’apertura e della non discriminazione, anche alla luce dell’ordinamento Europeo.

 

 

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di Avv. Michele Vissani

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