Comodato: a chi spetta la manutenzione straordinaria


Breve commento e illustrazione delle motivazioni della recente sentenza di Cassazione Sezione Prima Civile 15 marzo 14 giugno 2018 15699
Comodato: a chi spetta la manutenzione straordinaria
Sotto la rubrica: "Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie", stabilisce l'art. 1808 c.c., al comma 1, che: "Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa", e, al comma 2, che: "Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti".
La norma, dunque, pone anzitutto, al primo comma, la intuitiva regola generale secondo cui le spese sostenute per l'uso della cosa gravano sul comodatario, quale naturale limitazione dell'obbligazione assunta dal comodante. Detto obbligo, d'altronde, altro non è che un semplice corollario di quello di conservare e custodire la cosa, gravante sul comodatario, ai sensi dell'art. 1804 c.c., con il carico del conseguente onere delle spese ordinarie, ivi compresa l'ordinaria manutenzione.
Il comma 2, a differenza del primo, ha tratto non già alle spese sostenute per l'uso della cosa, bensì a quelle, straordinarie, per la sua conservazione. Qui l'impiego dell'espressione "conservazione" è sinonimo di "manutenzione".
La disciplina del comodato non reca invece alcuna previsione in ordine alla sussistenza di un'obbligazione di manutenzione straordinaria, ma si limita a fissare, al secondo comma del citato art. 1808 c.c., il diritto del comodatario al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria qualora si tratti di spese necessarie ed urgenti.
Orbene, se è pur vero che le spese per la manutenzione straordinaria ricadranno normalmente sul comodante (v. Cass. 13 gennaio 2015, n. 296), ove egli sia anche proprietario della cosa comodata, come nella pratica può dirsi che d'ordinario accada, occorre qui chiedersi, ai fini della soluzione della controversia in esame, se il comodante sia esposto ad un'obbligazione di manutenzione straordinaria nei confronti del comodatario.
Occorre anzitutto dire, in proposito, che il comodante si limita a consegnare la cosa al comodatario in assenza di una preesistente obbligazione in tal senso, attesa la tradizionale collocazione del comodato nell'ambito dei contratti reali. Sicchè non è pensabile immaginare l'applicazione al comodante, di un precetto modellato su quello stabilito dall'art. 1575 c.c., il quale obbliga il locatore a consegnare la cosa "in buono stato di manutenzione" e successivamente a "mantenerla in stato da servire all'uso convenuto".
Val quanto dire che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non è in alcun modo tenuto a far sì che la cosa consegnata sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla, giacchè, al contrario, detto uso è contemplato dalla norma quale limite imposto al godimento del comodatario e non quale parametro cui rapportare l'idoneità della cosa.

Ciò trova conferma nella previsione secondo cui, ove la cosa presenti vizi, il comodante che ne sia consapevole è semplicemente tenuto ad avvisarne il comodatario, essendo altrimenti chiamato a rispondere dei danni dal medesimo subiti ai sensi dell'art. 1812 c.c..
Escluso che il comodante sia assoggettato ad un'obbligazione di consegna della cosa tale da soddisfare un determinato standard qualitativo, è parimenti da escludere che egli sia gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria, la quale avrebbe senso soltanto se sussistesse un'obbligazione del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Ciò ben si spiega, evidentemente, con il carattere di gratuità del rapporto, il quale, nel complesso, esclude che il comodante sia tenuto ad alcunchè nei confronti del comodatario, se non ad astenersi dall'interferire con il godimento che, una volta stipulato il contratto di comodato, a questi spetta.

Ed invero, l'imposizione al comodante di un'obbligazione di manutenzione straordinaria, nel quadro di un contratto connotato per la sua essenziale gratuità, renderebbe particolarmente gravoso il suo sacrificio economico: ed è per l'appunto tale la ragione per cui di una simile obbligazione non v'è traccia nella legge.
Nè in contrario si può argomentare dal comma secondo dell'articolo 1808 già richiamato.
Nè la disposizione pone il dovere per il comodatario di effettuare quelle spese, straordinarie, che sono necessarie (ossia indispensabili per la conservazione della cosa), con diritto al rimborso, quando tali spese siano altresì urgenti (e, cioè, quando non vi sia tempo di avvisare il comodante, al quale spetta la decisione se effettuarle o meno, perchè nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire ulteriori danni). In presenza della necessità e urgenza di interventi straordinari sulla cosa, il comodatario è invece solo tenuto a darne avviso al comodante, in ossequio al generale obbligo di custodia sancito dall'art. 1804 c.c..
In conclusione, l'art. 1808 c.c., comma 2, si limita a stabilire che, se - e solo se - le spese di manutenzione straordinaria, con caratteri di necessità e urgenza, sono state sostenute dal comodatario questi ha diritto al relativo rimborso: poichè, come è stato chiarito, sarebbe insensato istituire un rapporto di cortesia, qual è il comodato, per effetto del quale il beneficiato da essa rimanga esposto ad un esborso di somme le quali, nella normalità dei casi, superano l'entità del favore che è stato concesso.

Questa è la parte motiva di una recentissima sentenza di Cassazione e precisamente Corte Suprema Di Cassazione Sezione Prima Civile Sentenza 15 marzo - 14 giugno 2018, n. 15699, nella quale viene stabilito il principio che il comodatario non ha diritto alle spese di manutenzione straordinaria dell’immobile.

Il principio espresso, in effetti, troverebbe, ad evviso di chi scrive, piena ratio nell’istituto in questione e giusta è quindi la sentenza del Giudice di Legittimità.

Va da sè, infatti, che, laddove si tratti di spese assolutamente necessarie, anche alla stregua di altri principi, sia giusto riconoscere qualcosa al comodatario.

Viceversa, laddove il comodatario compie spese esorbitanti i criteri espressi sopra, non si comprendono pienamente le ragioni per le quali gli debbano essere corrisposte le spese.

L’istituto del comodato, quindi, che trova anche nella pratica frequente applicazione, anche in tema di diritto di famiglia, mostra aspetti significativi e degni di dibattito, che appare dunque giusto evidenziare e porre sempre all’attenzione del lettore.

Articolo del:


di Avv. Michele Vissani

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse