Comodato tra padri e figli


La riduzione IMU e TASI sugli immobili concessi in comodato tra genitori e figli è limitata a pochi casi e con vantaggi economici da verificare
Comodato tra padri e figli
La norma inserita nella Legge di stabilità 2017 che prevede la riduzione IMU e TASI sugli immobili concessi in comodato tra genitori e figli è limitata a pochi casi e con vantaggi economici da verificare, in particolare, affinchè l'immobile concesso in comodato d'uso tra parenti in linea retta, potesse essre assimilato ad abitazione principale occorre il verificarsi delle seguenti condizioni: la delibera comunale IMU di riferimento deve prevederlo espressamente e stabilirne anche le condizioni, e l'agevolazione deve operare limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) oppure che il nucleo familiare del comodatario abbia un valore ISE non superiore ai 15.000 Euro annui (quindicimila/00), occorrendo altresì che l'assimilazione possa essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare, inoltre molti comuni potevano subordinare l'assimilazione ad un'ulteriore condizione che il contratto di comodato fosse regolarmente registreto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Attualmente con la Legge di stabilità 2017 il legislatore elimina tale possibilità di assimilazione per i comuni introducendo invece la riduzione al 50% della base imponibile IMU / TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle qualificate nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente, nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, ne possegga nello stesso comune un altro adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle proprie unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9 oppure possegga altri locali non abitativi. L'immobile concesso in comodato dal comodante sarà considerato comunque come seconda casa e pertanto l'IMU e la TASI saranno liquidate con le aliquote previste dal Comune per dette proprietà con la riduziione del 50% sulla base imponibile.

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di Studio legale TOMASSI

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