Compagnie aeree: Rimborso per il ritardo del volo
L'Art. 33 Codice del Consumo (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) afferma nel suo 1° comma: “1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Ne consegue che le clausole apposte in un contratto tra un professionista e un consumatore che risultino essere più squilibrate per una parte rispetto all'altra sono da considerarsi vessatorie.
Le compagnie aeree, nel caso in cui nei contratti inseriscano una clausola con cui affermano che l'orario di arrivo del volo non è garantito, violano sia il Regolamento (CE) n° 261/2004 sia la Convenzione di Montreal – che disciplinano la fattispecie del ritardo del volo nel trasporto aereo - ma anche gli artt. 33-36 del Codice del Consumo avendo apposto una clausola palesemente vessatoria.
Il Codice del Consumo all'art. 36 prevede al suo 1° comma: “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”. La Convenzione di Montreal all'art. 19 sostiene: “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".
Sotto questo profilo la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è inequivocabilmente espressa: “una simile clausola di esonero del vettore dalla responsabilità prevista dalle convenzioni internazionali sarebbe nulla, in quanto in contrasto con norme imperative, o quantomeno vessatoria, sicché occorrerebbe la dimostrazione della prova della specifica approvazione per iscritto" (vedere Ordinanza Cass. 1584 del 23/01/2018).
In base a quanto detto in precedenza discende il principio espresso più volte dalla Corte di Giustizia Europea secondo cui: i passeggeri sono legati da un contratto che dà loro diritto a un volo che non dovrebbe essere né cancellato né ritardato. Ritardo del volo che determina conseguenze per la Compagnia aerea a titolo di compensazione pecuniaria o risarcimento del danno a favore dell' utente. Risarcimento del danno che trova il suo fondamento nell'art. 19 della Convenzione di Montreal sopra citato e ai sensi del diritto nazionale che si applica in base al Regolamento (CE) n. 593/2008, detto «Roma I».
Su tale punto si riporta quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea in riferimento all'art. 12 (Risarcimento supplementare) del Regolamento (CE) 261/2004: “….Tale disposizione consente quindi al giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo sulla base di un fondamento giuridico diverso dal regolamento n. 261/2004, vale a dire, segnatamente, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale" ( sentenza della corte giustizia europea (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 nel procedimento C-83/10 ).
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