Compensazione dei crediti certificati verso la P.A


Esteso il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensabilità dei crediti
Compensazione dei crediti certificati verso la P.A
Il Decreto Ministeriale del 13 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. 176 del 31 luglio 2015 ha esteso al 31 dicembre 2014 il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensabilità delle stesse anche nel 2015, seppur scadute, con i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti oggetto di certificazione rilasciata dall’ente debitore e richiesta mediante la Piattaforma telematica PCC. Requisito obbligatorio per effettuare la compensazione del ruolo è che lo stesso sia pari o inferiore al credito certificato e che quest’ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un istituto di credito.

All’impresa che si abilita alla Piattaforma PCC (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/
CertificazioneCredito/home.xhtml) viene concessa la possibilità di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura relativamente alla quale l’ufficio pubblico competente dovrà valorizzare le informazioni connesse con le singole fasi di vita del credito commerciale (è in ogni caso possibile che i dati della fattura siano stati già caricati dall’ente pubblico debitore). I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che non è conosciuta dai fornitori se non tramite l’accesso alla Piattaforma. Sia le fatture "cartacee" sia le fatture "elettroniche" emesse sono monitorate sulla Piattaforma PCC.

Le imprese/lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono "riscuoterli" immediatamente compensandoli con debiti derivanti da cartelle notificate entro il 31 dicembre 2014. I crediti possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l’istanza di certificazione degli stessi. L’Ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica. Si ricorda che la certificazione non può essere richiesta agli Enti locali commissariati, agli Organi costituzionali, agli Enti pubblici economici, alle società a partecipazione pubblica.

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di dr. Roberto Giovanetti

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