Compensazioni cartelle con crediti erariali
E’ possibile pagare le cartelle riguardanti imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali
E’ possibile pagare le cartelle riguardanti imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali: per effetto del decreto legge 78/2010 è possibile pagare, anche parzialmente, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori (compresi aggio e spese dovute all’Agenzia delle entrate-Riscossione).
In particolare sono compensabili i crediti di tipo erariale, quali crediti Irpef ed Ires, crediti Iva, crediti Irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24, mentre non sono invece utilizzabili eventuali crediti Inps e Inail.
Il pagamento deve avvenire tramite il modello "F24 accise" (codice tributo RUOL) e successivamente va presentata all’Agenzia un’apposita dichiarazione di avvenuta compensazione.
E’ previsto tuttavia il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è già scaduto il termine di pagamento
In particolare sono compensabili i crediti di tipo erariale, quali crediti Irpef ed Ires, crediti Iva, crediti Irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24, mentre non sono invece utilizzabili eventuali crediti Inps e Inail.
Il pagamento deve avvenire tramite il modello "F24 accise" (codice tributo RUOL) e successivamente va presentata all’Agenzia un’apposita dichiarazione di avvenuta compensazione.
E’ previsto tuttavia il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è già scaduto il termine di pagamento
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