Richiedi la tua Pre-Analisi del caso!

Compenso Amm. di Condominio revocato senza giusta causa


compenso Amm. di Condominio revocato senza giusta causa
Compenso Amm. di Condominio revocato senza giusta causa

Le questioni che vengono in evidenza in questo articolo sono:

1) Durata dell’incarico dell’amministratore, revoca o mancato rinnovo dell’incarico alla prima scadenza, 

2) Rilevanza del momento temporale, nel caso di revoca dell’incarico, ai fini del sorgere del diritto al risarcimento dei danni, 

3) Diritto al pagamento delle spese e dei compensi previo rendiconto.

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata (art. 1129, c. 10, cc), ovviamente nel caso che sia tacitamente rinnovato;

In altri termini, l’amministratore non ha un diritto alla durata biennale dell’incarico, al massimo può parlarsi di aspettativa, salvo che intervenga disdetta.

L’assemblea può sempre (“in ogni tempo”) deliberare la revoca dell’amministratore (art. 1129, c.11, cc), con effetti diversi secondo il momento dell’incarico in cui la revoca interviene, se alla scadenza del contratto oppure in data antecedente. 

L’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 1725, c.1, cc salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Qualora la delibera assembleare di nomina dell'Amm. di Cond. non indichi espressamente un termine dell’incarico, deve farsi quindi riferimento alla durata – un anno – prevista per legge e quindi se la deliebra con la quale l’assemblea ha proceduto alla nomina di un nuovo amministratore è intervenuta alla scadenza del primo anno di mandato e ha impedito il rinnovo automatico del contratto - quindi non di revoca si tratta ma di mancato rinnovo- non sorge il diritto di credito risarcitorio. 

In pratica l'Amm di Cond. non è in carica per due anni ma uno che può essere tacitamente rinnovato di ulteriore uno salvo revoca.

Se il condominio non ha revocato un Amm. di Cond. senza giusta causa lui può pretendere solo il compenso per un anno (12 mesi) e non già per l'anno successivo alla sua nomina in quanto per tale anno ha solo una aspettativa e non un diritto ad essere Amministratore. 

Quindi se un Amm. di Cond. (dopo corretta verifica delle date in cui è stato nominato e data di revoca) si è corrisposto il compenso anche per il secondo anno di mandato dopo che è intervenuta la revoca (mancato rinnovo) entro la data di scadenza del primo anno, dovrà restituire il compenso e se non lo ha preso non avrà diritto ad averlo.

 

 

Articolo del:



L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse

Altri articoli del professionista

Attribuzioni dell'Amministratore di Condominio

i compiti dell'Amministratore di Condominio alla luce dell'art. 1130 c.c.

Continua

Revoca giudiziale Amministratore Condominio

il rimedio della revoca dell'Amministratore di Condominio in caso di inadempienze al proprio mandato. Limiti e profili pratici da considerare.

Continua