Compenso amministratori, la verifica del pagamento
L’articolo 95, comma 5, del Tuir prevede che la deducibilità in capo alla società del compenso dell’amministratore possa avvenire per “cassa” cioè solo quando il compenso sia stato materialmente pagato.
Ne consegue che al termine di ciascun esercizio l’azienda deve verificare l’avvenuto pagamento dei compensi spettanti agli amministratori così come deliberati dall’assemblea dei soci.
In particolare, assume rilievo la data del 12 gennaio che rappresenta la data entro la quale procedere alla materiale erogazione di detti emolumenti al fine di poter beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta terminato.
Da ciò ne consegue che, se il compenso per l’anno 2019 verrà versato entro il 12 gennaio 2020, esso sarà deducibile nell’anno di imposta 2019. Diversamente, se verrà versato successivamente al 12 gennaio 2020 non sarà deducibile dal reddito d’impresa dell’anno 2019.
Peraltro, tale distinzione non è valida in tutte le circostanze. Occorre, infatti, effettuare un ulteriore distinguo a seconda della tipologia di reddito conseguito dall’amministratore, potendo, quindi, trovare applicazione il principio di cassa cosiddetto “allargato” o “stretto”.
Il principio di cassa “allargato”
Nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, si applica il cosiddetto principio di cassa “allargato”, secondo il quale la deduzione del compenso in un dato anno è assicurata purché l’erogazione avvenga entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Il principio di cassa “allargato” è stato introdotto già diversi anni addietro dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. 57/E/2001, sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir mira a far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante.
Pertanto, poiché i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12 gennaio concorrono alla formazione del suo reddito nel periodo d’imposta precedente (in forza dell’articolo 51 comma 1 Tuir), essi sono deducibili dalla società in tale periodo d’imposta. A soggiacere alla deducibilità per cassa sancita dall’articolo 95, comma 5, del Tuir è solo il compenso e non anche i relativi contributi, deducibili per competenza.
Il principio di cassa “stretto”
Diversamente, nel caso in cui l’amministratore eserciti la propria mansione nell’ambito dell’attività professionale, con partita IVA, il reddito da questi conseguito verrà determinato sulla base dell’articolo 54 Tuir, quindi sulla base del principio di cassa “stretto”. Questo vuol dire che se il compenso viene pagato in un certo anno, anche se entro il 12 gennaio, costituirà reddito tassabile del medesimo anno.
Conseguentemente, anche quando il pagamento avvenga tra il 1° e il 12 gennaio dell’anno, il diritto alla deduzione in capo alla società verrà maturato nell’anno stesso; pertanto, l’importo del compenso deve essere sterilizzato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza tramite una corrispondente variazione in aumento del reddito imponibile.
In sintesi, se il pagamento del compenso avviene entro il 12 gennaio dell’anno n+1:
• se l’amministratore consegue reddito di lavoro dipendente o assimilato la deduzione per la società può avvenire nell’anno n;
• se l’amministratore consegue reddito professionale la deduzione per la società avverrà nell’anno n+1.
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