Competenza Territoriale Assegnazione Provvisoria


I) Problematica essenziale per il ricorrente.
II) Orientamenti di Legittimità rilevanti. III) Aspetti sostanziali.
IV) Orientamenti di merito
Competenza Territoriale Assegnazione Provvisoria
Tra le questioni di ordine procedurale di attualità va senz’altro menzionata quella dell’interpretazione della parola "addetto", presente nell’articolo 413 co. 5 c.p.c..

I) Problematica essenziale per il ricorrente
Non solo la questione immediatamente rimanda all’esatto radicamento della competenza territoriale nei ricorsi contro la mobilità della scuola e quindi agli ulteriori aggravi pe ri docenti, costretti a spostarsi per adire le proprie ragioni da un Tribunale all’altro, ma anche perchè sussistono rimarchevoli dibattiti.

II) Orientamenti di Legittimità rilevanti
E’ noto, infatti, che gli orientamenti di legittimità sono sostanzialmente due.
Il primo, con specifico riferimento a Cass.Civ. Sez VI-L, ord. 25 maggio 2015, n. 10697, espressamente stabilisce che "la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A." spetta, in difetto di un rapporto già in essere, "al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto".
Dunque, nel ritenere che non possa farsi riferimento ad un rapporto di lavoro virtuale, la sentenza in questione privilegia aspetti perlopiù legati alla forma.
Quindi, secondo questa linea interpretativa, il giudice competente è quello dell’ambito territoriale.
Altro orientamento, invece, stravolge questa impostazione.
In Cass. 11762/2016, infatti, vengono privilegiati aspetti relativi ad una concretezza del rapporto di lavoro.
Tali tesi sembrano peraltro sussistenti anche laddove si faccia riferimento "alla sede di effettivo servizio" e non alla sede "in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" (C.f.r. Cass.Civ. Sez. Lav. 15 ottobre 2007, n. 21562).
Tali tesi, peraltro, trovano conferma anche in dottrina, laddove questo precedente del 2007 viene espressamente citato a sostegno di chi vuole radicata la competenza nella sede effettiva (C.f..r Sandulli-Socci: "Il Processo del Lavoro"-Ed. Giuffrè-Pag. 129, nota 44).
Questa linea di pensiero, come evidente, invece, privilegia la sede di assegnazione provvisoria ed il giudice ivi preposto

III) Aspetti sostanziali
In effetti si deve considerare, muovendo da ambo gli orientamenti, in che cosa possa consistere il distacco o il comando, come anche l’assegnazione provvisoria.
Beninteso. laddove le esigenze datoriali pubbliche sono momentanee ed occasionali, l’orientamento del 2015 sarebbe condivisibile.
Nel caso di assegnazione provvisoria, tuttavia, si debbono svolgere considerazioni rimarchevoli.
Innanzitutto, anche da un punto di vista formale, sussiste pur sempre un decreto, con il quale, in presenza di specifici requisiti, il lavoratore viene adibito, come nel caso dei docenti, presso una scuola quanto più vicina alla propria residenza.
Le esigenze infine: il periodo di assegnazione, piuttosto lungo, circa un anno, fa ritenere scarsamente configurabili esigenze temporanee, ma, semmai di interesse del datore alla prestazione del lavoratore e, di rimando, del lavoratore a stare vicino alla propria famiglia e ai propri interessi.
Se del caso, quindi, da un punto di vista strettamente sostanziale, il problema potrebbe spostarsi su di un requisito di buona fede esecutiva del contratto di lavoro, di cui all’articolo 1375 cod. civ..
Se pure, invece, si deve considerare anche la ratio delle norme da un punto di vista processual civilistico, ovviamente anche in questo caso un favor laboratoris potrebbe dirsi in parte sussitente.

IV) Orientamenti di merito
Gli orientamenti di merito, infine, soffrono di questo dibattito.
Ne vanno infatti menzionati alcuni.
Il Tribunale di Cremona, con ordinanza 07.07.2017, ha infatti ritenuto radicata la competenza nella sede di assegnazione provvisoria.
All’opposto, il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 12.07.2017, ha ritenuto radicata la compentenza "nella sede originaria di servizio".
A questa ordinanza si allinea anche un’altro, più recente, pronunciamento del 2018 (Trib. Lecce_Ordinanza n. 2522-2018), che fa riferimento alla sede dove il lavoratore risulta stabilmente ed organicamente assegnato, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore, dipendente pubblico, si trovi a rendere la prestazione presso un ufficio diverso"
In questo caso, tuttavia, si deve rimarcare che la norma procesuale non fa riferimento a nessun aggettivo, ma solo ad un termine:addetto, appunto.
Se del caso, la questione, come anche autorevolmente altrove sottolineato (c.f.r Avv. Stefania Isola - Competenza territoriale nelle controversie nei rapporti di lavoro nella scuola: foro competente in ipotesi di assegnazione provvisoria. In: http://www.dirittoscolastico.it/competenza-territoriale-nelle-controversie-nei-rapporti-lavoro-nella-scuola-foro-competente-ipotesi-assegnazione-provvisoria ), muove da un più recente orientamento che è in linea con il principio generale espresso dall’art.5 c.p.c. secondo cui "la competenza si determina con riguardo (..) allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda".
In ogni caso, dovrebbero essere le Sezioni Unite a chiarire tutti questi dubbi, visto che sembra attesa una sentenza chiarificatrice in merito, alla luce anche delle problematiche esposte.

Articolo del:


di Avv. Michele Vissani

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