Competenza territoriale nell'esecuzione mobiliare


Dottrina minoritaria sulla competenza territoriale alla luce della novella introdotta dall’art.19 DL n. 132 del 12/09/14 convertito in legge 162/14
Competenza territoriale nell'esecuzione mobiliare
In caso di instaurazione presso il Tribunale di residenza del terzo, si ritiene applicabile la novella introdotta dall’art. 19 c. 1 del DL n. 132 del 12/09/14 convertito in legge 162/14, il quale introduce espressamente l’articolo 26 bis del codice di procedura civile che cita: "quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".
Orbene, si ritiene che il legislatore con tale norma specifica sulla competenza territoriale sulla espropriazione forzata nei confronti della pubblica Amministrazione abbia voluto stabilire che essa vada incardinata laddove vi sia la sede del terzo. Infatti, anche laddove non si volesse o potesse per qualsiasi motivo inquadrale la pubblica amministrazione oggi debitrice in quelle previste dall’art. 413, il secondo comma del nuovo articolo 26 bis del codice di procedura civile ha voluto chiarire espressamente e definitivamente il criterio in base al quale determinare la competenza territoriale individuandola nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Si ritiene che tale norma abbia pertanto implicitamente abrogato l’art. 44 della legge 326/2003.

Poiché pertanto la sede legale del terzo pignorato è sita in Roma, e la sede legale del terzo debitore Inps è sita in Roma, si ritiene che inequivocabilmente il tribunale competente sia quello di Roma, a prescindere dalla residenza del creditore.

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di Avv. Sergio Massimo Mancusi

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