Comportamento “ostruzionistico” del genitore affidatario, cosa può fare l’altro?
Uno dei doveri del genitore affidatario è favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore, a meno che ci siano contrarie indicazioni di particolare gravità. Ne consegue che nessuno dei due genitori può parlare male dell’altro in presenza dei figli o fare in modo che si allontanino dal padre o dalla madre assecondando la loro volontà di non partecipare agli incontri.
Se il figlio abita con la madre, lei deve fare in modo che i figli incontrino il padre, senza accondiscendere alla loro volontà di restare a casa o con gli amici. Se la madre, presso la quale i figli abitano, cerca di impedire al padre di vederli, il padre si dovrà rivolgere al giudice, che fisserà i giorni e gli orari entro i quali ha diritto di vederli. Se, nonostante l’ordine del tribunale, la madre continuasse con il suo comportamento, l’ex marito la può denunciare per “mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice”.
Questo vale sia per il genitore che impedisce all’altro di vedere il figlio, sia per il genitore che pretende di essere presente agli incontri o li interrompe senza giustificato motivo, ed è l’aspetto evidenziato con la recente sentenza della Corte di Cassazione.
L’articolo 709 ter del codice di procedura civile consente tre rimedi quando uno dei due genitori: commette gravi inadempienze, reca pregiudizio al minore con un suo comportamento o con la sua condotta di vita, crea ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
In simili casi l’altro genitore può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per fare cessare il comportamento del genitore o per chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento. Il giudice può modificare il regime dell’affidamento passando da quello congiunto all’affidamento esclusivo. Ad esempio se la madre nega al padre di vedere i figli, il tribunale le può revocare l’affidamento e disporre che i bambini abitino con il padre.
Il giudice può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, determinate sanzioni, che sono: l’ammonizione, il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro, la condanna a una sanzione amministrativa, anche insieme ai provvedimenti sopra esposti.
Articolo del: