Composizione del sovraindebitamento: liberarsi dei debiti senza beni
Ormai è noto che, negli ultimi anni, il Legislatore è intervenuto in modo significativo per venire incontro (con soluzioni, purtroppo, non sempre efficaci) a coloro che si sono trovati in uno stato di grave squilibrio tra i debiti accumulati e patrimonio prontamente disponibile per farvi fronte.
Tra le iniziative più importanti, benché spesso sottovalutate, vi è certamente la L. n. 3/2012 (Legge del 27 gennaio 2012, n. 3, in Gazz. uff. 30 gennaio 2012, n. 24, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) mediante la quale, per la prima volta nell’ordinamento italiano, sono stati introdotti gli strumenti della composizione della crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche e giuridiche che non possono utilizzare i tools previsti dalla legge fallimentare.
Se gli istituti de l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore previsti nella normativa appena citata prevedono, sostanzialmente, la predisposizione di una proposta economica che viene sottoposta ai creditori per il rientro dei debiti (generalmente, a condizioni diverse rispetto a quelle iniziali) la liquidazione dei beni del sovraindebitato consiste in un procedimento, definito da molti “piccolo fallimento” con indubbie peculiarità che meritano approfondimento.
Il procedimento in questione, previsto dall’art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012, consente, quindi, al debitore eccessivamente indebitato di liberarsi dei debiti mediante la vendita di tutti i propri beni, attraverso una procedura incardinata presso il Tribunale territorialmente competente e con l’ausilio dei soggetti nominati tra poco.
È bene precisare che la legge ha fissato precisi limiti con riguardo al patrimonio liquidabile del debitore istante. In questo senso, l’art. 14 ter della legge in commento stabilisce che nono sono compresi nella liquidazione, quindi che continueranno a far parte del patrimonio del debitore senza possibilità di alcuna aggressione da parte dei creditori.
a) i crediti impignorabili di cui all’art. 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Sebbene la procedura non sia indolore, la prospettiva di tornare a godere di una vita senza l’assillo di continue richieste creditorie, con ogni conseguenza giuridica e psicologica, rende tale istituto assolutamente utile e appetibile. Ciò è reso possibile grazie all’esdebitazione, che rappresenta il traguardo finale di tale procedura, conducendo il sovraindebitato, che abbia rispettato le condizioni previste dalla legge, all’estinzione dei debiti benché non soddisfatti.
Con l’istanza appositamente depositata presso il Tribunale competente, il debitore dovrà formulare una precisa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale in cui si trova. A tale istanza dovrà inoltre allegarsi una relazione redatta da un Organismo di Composizione della Crisi indicante (tra le altre circostanze) le cause dello squilibrio finanziario e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni che sono state assunte.
L’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni produce effetti di significativo impatto sia sui creditori sia sul patrimonio del debitore. Vediamo i più importanti:
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non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive;
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non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di prelazione: ossia non si possono creare ipoteche a favore di alcuni creditori, in modo da favorirli in sede di distribuzione;
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viene sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
Una volta aperta la procedura, il Giudice potrà nominare, tra i professionisti indipendenti del settore, un "liquidatore" avente quale scopo la vendita di tutti i beni del debitore e formulare il programma di distribuzione del ricavato ai creditori in base ai criteri di ripartizione previsti dalla legge.
È interessante approfondire quel che può succedere nei casi, non infrequenti, in cui il debitore non sia titolare di beni che possano essere venduti. In questo senso, una corrente di pensiero giurisprudenziale dominante e meno restrittiva (tra cui si annovera il Tribunale di Milano) ha ritenuto che anche il solo reddito da lavoro possa essere sufficiente per attivare la procedura, fermo il limite di pignorabilità pari al 20% dello stesso.
È lecito domandarsi, allora, cosa accada nel caso in cui il debitore sovraindebitato sia nullatenente, ossia non possieda beni o crediti in grado di soddisfare, seppur in minima parte, il ceto creditorio. In queste circostanze, recenti sentenze hanno ritenuto impossibile procedere con la liquidazione del patrimonio per giungere all’esdebitazione, in quanto tale procedura, non potendo sortire alcun effetto utile, sarebbe contraria ai principi di efficienza e di economicità che devono comunque sempre ispirare l’attività processuale esecutiva.
Proprio per tali evenienze, il D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) come convertito dalla L. n. 176/2020 ha introdotto l’art. 14 quaterdecies nella L. n. 3/2012, ha anticipato l’art. 283 del Codice della Crisi, ancora non in vigore. Ai sensi della prima norma citata, il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta nella sua vita, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso di entrate rilevanti.
Va precisato che il requisito della meritevolezza, in questo caso, va inteso nel senso di non aver compiuto atti in frode alle ragioni creditorie, ovvero non abbia dato causa al proprio indebitamento con dolo o colpa grave. In caso contrario, la procedura descritta non sarà accessibile per l’istante.
La domanda, sempre presentata presso il Tribunale territorialmente competente, unitamente al deposito di tutta la documentazione necessaria a descrivere compiutamente al Giudice il passivo del patrimonio (elenco dei debitori e indicazione delle somme dovute) nonché il lato attivo (ossia gli stipendi, le rendite) oltre agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.
La domanda deve essere presentata “per il tramite” dell’Organismo di Composizione della Crisi, il quale dovrà predisporre una relazione con riguardo alle ragioni dell’indebitamento e sulla completezza della documentazione depositata.
Sebbene la legge non preveda l’assistenza di un legale come obbligatoria, questa deve essere caldamente consigliata: innanzitutto, perché il legale ha accesso al sistema informatico appositamente creato per il deposito telematico delle domande giudiziali in Tribunale; in seconda battuta, dal momento che è facoltà dei creditori fare opposizione all’istanza presentata al Giudice, è alquanto opportuno che un avvocato si occupi della pratica sin dall’inizio; in terzo luogo, l’eccessivo carico di lavoro sugli Organismi di Composizione potrebbe comportare ritardi nella predisposizione delle relazioni con ogni conseguenza in termini di perdite patrimoniali.
In conclusione, l’ordinamento italiano prevede strumenti che possono apportare un significativo miglioramento nella qualità della vita di coloro che, per varie ragioni, si sono trovati in situazioni finanziarie difficilmente gestibili con i normali strumenti previsti dal diritto civile. Sebbene le procedure descritte in questo breve articolo (in particolare la liquidazione dei beni) non siano né di pronta soluzione né indolori, consentono di ricostruire una vita senza la pressione dei debiti.
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