Composizione delle crisi da sovraindebitamento
Il piano del consumatore, una delle tre distinte ipotesi di soluzione alle crisi da sovraindebitamento
Con la legge 3/2012, nel testo ridefinito con le modifiche introdotte dal decreto legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012, sono stati introdotti alcuni istituti che consentono a particolari categorie di soggetti di poter far fronte a situazioni di grave disagio economico, fonte spessissimo di notevoli sofferenze psicologiche, tanto che la L. 3/2012 ha avuto il triste epiteto di legge "salva suicidi".
Il presupposto comune degli istituti delineati è quello di rivolgersi a soggetti che siano privi dei requisiti di fallibilità (in caso contrario, infatti, troverebbero applicazione le ordinarie norme in materia di procedure concorsuali).
Si rivolgono, quindi, a tutta una serie di soggetti: liberi professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, che svolgano la loro attività essenzialmente in forma individuale (sostanzialmente esclusi da altre forme di tutela sociale come mobilità, cassa integrazione ecc.), fino ai lavoratori dipendenti e i pensionati.
Le norme richiamate hanno istituito tre distinte ipotesi di soluzione alle crisi da sovraindebitamento:
Accordo di ristrutturazione dei debiti;
Procedura di liquidazione dei beni;
Piano del consumatore, che costituisce l'oggetto del presente articolo.
Il piano del consumatore è, a differenza degli altri due istituti, riservato ai soggetti che, oltre a non essere fallibili, abbiano contratto le obbligazioni cui non riescono più a fare fronte per (secondo la definizione di consumatore data dalla legge 3/2012) "scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".
Le ipotesi quasi accademiche sono quelle del privato cittadino che, dopo aver contratto un mutuo o un finanziamento, perde il lavoro e si vede quindi impossibilitato ad onorare il debito ovvero del pensionato che, con un prestito personale in corso, si trova nella necessità di dover affrontare cure indispensabili per la tutela della propria salute e tuttavia estremamente costose.
Premessa per accedere all'istituto è quella di essere in uno stato di sovraindebitamento, che, ai sensi di legge, consiste in "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni", in parole più semplici è l'impossibilità a pagare i propri debiti.
Evidente è il parallelismo con lo "stato di insolvenza" caratteristico del fallimento.
Altri presupposti per l'ammissibilità al piano sono, oltre alla non fallibilità, non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, ad altre misure previste dalla L. 3/2012 e non aver subito provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione di piani precedenti.
Il piano dove essere presentato attraverso l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi o di un professionista nominato dal Tribunale e deve contente una relazione particolareggiata che deve indicare, tra l'altro, le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore a far fronte alle obbligazioni nonchè un giudizio sulla sua attendibilità e convenienza.
Questi ultimi aspetti rivestono estrema importanza poichè la particolarità e l'indubbio vantaggio del piano del consumatore consistono nel fatto che esso prescinde da un accordo con i creditori e il giudizio sulla sua adeguatezza è completamente demandato al Giudice.
Consequenziale a tale aspetto dell'istituto è il fatto che il piano risulta inammissibile ove la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del proponente, inoltre, condizione ostativa all'omologazione del piano, è l'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali (questo perchè si vuole salvaguardare soggetti oggettivamente disagiati e non proteggere indiscriminatamente i furbi o gli incoscienti).
Curiosamente, per una gran parte dei debiti tributari (tra cui IVA e ritenute), il piano può prevedere unicamente una dilazione, senza possibilità di decurtazione.
Senza addentrarci in questa sede in ulteriori aspetti particolari dell'istituto, si può concludere che, in ipotesi di omologazione, sarà possibile, con esborsi sostenibili, chiudere le proprie pendenze debitorie garantendosi nel contempo le necessarie risorse per poter almeno soddisfare le proprie indispensabili esigenze di vita.
Il presupposto comune degli istituti delineati è quello di rivolgersi a soggetti che siano privi dei requisiti di fallibilità (in caso contrario, infatti, troverebbero applicazione le ordinarie norme in materia di procedure concorsuali).
Si rivolgono, quindi, a tutta una serie di soggetti: liberi professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, che svolgano la loro attività essenzialmente in forma individuale (sostanzialmente esclusi da altre forme di tutela sociale come mobilità, cassa integrazione ecc.), fino ai lavoratori dipendenti e i pensionati.
Le norme richiamate hanno istituito tre distinte ipotesi di soluzione alle crisi da sovraindebitamento:
Accordo di ristrutturazione dei debiti;
Procedura di liquidazione dei beni;
Piano del consumatore, che costituisce l'oggetto del presente articolo.
Il piano del consumatore è, a differenza degli altri due istituti, riservato ai soggetti che, oltre a non essere fallibili, abbiano contratto le obbligazioni cui non riescono più a fare fronte per (secondo la definizione di consumatore data dalla legge 3/2012) "scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".
Le ipotesi quasi accademiche sono quelle del privato cittadino che, dopo aver contratto un mutuo o un finanziamento, perde il lavoro e si vede quindi impossibilitato ad onorare il debito ovvero del pensionato che, con un prestito personale in corso, si trova nella necessità di dover affrontare cure indispensabili per la tutela della propria salute e tuttavia estremamente costose.
Premessa per accedere all'istituto è quella di essere in uno stato di sovraindebitamento, che, ai sensi di legge, consiste in "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni", in parole più semplici è l'impossibilità a pagare i propri debiti.
Evidente è il parallelismo con lo "stato di insolvenza" caratteristico del fallimento.
Altri presupposti per l'ammissibilità al piano sono, oltre alla non fallibilità, non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, ad altre misure previste dalla L. 3/2012 e non aver subito provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione di piani precedenti.
Il piano dove essere presentato attraverso l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi o di un professionista nominato dal Tribunale e deve contente una relazione particolareggiata che deve indicare, tra l'altro, le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore a far fronte alle obbligazioni nonchè un giudizio sulla sua attendibilità e convenienza.
Questi ultimi aspetti rivestono estrema importanza poichè la particolarità e l'indubbio vantaggio del piano del consumatore consistono nel fatto che esso prescinde da un accordo con i creditori e il giudizio sulla sua adeguatezza è completamente demandato al Giudice.
Consequenziale a tale aspetto dell'istituto è il fatto che il piano risulta inammissibile ove la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del proponente, inoltre, condizione ostativa all'omologazione del piano, è l'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali (questo perchè si vuole salvaguardare soggetti oggettivamente disagiati e non proteggere indiscriminatamente i furbi o gli incoscienti).
Curiosamente, per una gran parte dei debiti tributari (tra cui IVA e ritenute), il piano può prevedere unicamente una dilazione, senza possibilità di decurtazione.
Senza addentrarci in questa sede in ulteriori aspetti particolari dell'istituto, si può concludere che, in ipotesi di omologazione, sarà possibile, con esborsi sostenibili, chiudere le proprie pendenze debitorie garantendosi nel contempo le necessarie risorse per poter almeno soddisfare le proprie indispensabili esigenze di vita.
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