Compravendita di immobile e spese condominiali
Acquisto di immobile e spese condominiali straordinarie
La Corte di Cassazione (Sez. VI - 2. Ordinanza 22/6/2017 n. 15547) si è pronunciata in merito ad una questione che spesso ricorre nella nostra vita: se competa al cedente o all’acquirente di un immobile il pagamento di spese condominiali straordinarie, ove la scadenza di dette avvenga allorchè l’alloggio appartenga già ad un nuovo condòmino.
Il fatto esaminato risaliva ad epoca antecedente alla riforma di cui alla Legge 220/2012.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il momento al quale occorre far riferimento per individuare il soggetto tenuto al pagamento è da ravvisarsi nella delibera di esecuzione dei lavori straordinari: se, pertanto, la vendita è avvenuta dopo l’assunzione della delibera, il debito rimane in capo al venditore.
L’Amministratore del Condominio potrà domandare il versamento all’acquirente, ma costui avrà azione di rivalsa verso il proprio venditore.
Si tratta di rapporti distinti: l’uno è tra il condominio e i soggetti che, nel tempo, rivestono la qualità di proprietari/condomini e l’altro è il rapporto interno tra venditore e acquirente.
Il fatto esaminato risaliva ad epoca antecedente alla riforma di cui alla Legge 220/2012.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il momento al quale occorre far riferimento per individuare il soggetto tenuto al pagamento è da ravvisarsi nella delibera di esecuzione dei lavori straordinari: se, pertanto, la vendita è avvenuta dopo l’assunzione della delibera, il debito rimane in capo al venditore.
L’Amministratore del Condominio potrà domandare il versamento all’acquirente, ma costui avrà azione di rivalsa verso il proprio venditore.
Si tratta di rapporti distinti: l’uno è tra il condominio e i soggetti che, nel tempo, rivestono la qualità di proprietari/condomini e l’altro è il rapporto interno tra venditore e acquirente.
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