Compravendita immobiliare
Adempimenti indispensabili per una corretta e sicura compravendita
Adempimenti necessari nell’acquisto di una casa
Per evitare spiacevoli sorprese nell’acquisto di una casa, che qualche volta possono trasformarsi anche in un danno economico rilevante, sono fondamentali alcune verifiche documentali preventive dell’immobile quali:
1. Verifica, all’avvio delle trattative, della presenza o meno dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio (APE), che il proprietario-venditore deve esibire e deve in ogni caso consegnarlo alla fine (ovviamente positiva) delle medesime.
2. Verifica della documentazione attestante la regolare provenienza dell’immobile;
3. Verifica di eventuali iscrizioni ipotecarie o pignoramenti;
4. Conformità del fabbricato alle norme urbanistiche;
5. Corrispondenza della planimetria catastale sia con lo stato di fatto sia con le planimetrie di progetto;
6. Verifica dell’esistenza o meno dell’agibilità;
Le suddette verifiche, se eseguite da un tecnico di fiducia o da un professionista che non sia stato coinvolto nella mediazione, possono rappresentare un’ulteriore garanzia per la futura parte acquirente.
Conformità urbanistica - contenuto delle dichiarazioni richieste alla parte venditrice.
Gli estremi di tali provvedimenti dovranno essere indicati nel corpo del contratto di compravendita.
1. Fabbricati costruiti prima del 1° settembre 1967, senza modifiche successive
2. Fabbricati costruiti prima del 1º settembre 1967, con modifiche successive
3. Fabbricati costruiti dopo il 1° settembre 1967
4. Fabbricati oggetto di "condono edilizio"
5. Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
6. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A)
7. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
Va inoltre verificata la Conformità catastale.
Nullità dell’atto di compravendita
Infine, va ricordato che la mancata conformità urbanistica dell’immobile e quella catastale sono causa di nullità dell’atto.
Infatti, in tema di nullità dell’atto a seguito di dichiarazioni mendaci rese dalla parte venditrice, in ordine alla condizione giuridica dell’immobile oggetto della vendita ed alla sua corrispondenza agli estremi della conformità urbanistica, è intervenuta anche la Corte di Cassazione. "( cfr Corte di Cassazione, Sez. III, 26 marzo 2012 n. 11628")
Inoltre, gli atti giuridici aventi per oggetto edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Per evitare spiacevoli sorprese nell’acquisto di una casa, che qualche volta possono trasformarsi anche in un danno economico rilevante, sono fondamentali alcune verifiche documentali preventive dell’immobile quali:
1. Verifica, all’avvio delle trattative, della presenza o meno dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio (APE), che il proprietario-venditore deve esibire e deve in ogni caso consegnarlo alla fine (ovviamente positiva) delle medesime.
2. Verifica della documentazione attestante la regolare provenienza dell’immobile;
3. Verifica di eventuali iscrizioni ipotecarie o pignoramenti;
4. Conformità del fabbricato alle norme urbanistiche;
5. Corrispondenza della planimetria catastale sia con lo stato di fatto sia con le planimetrie di progetto;
6. Verifica dell’esistenza o meno dell’agibilità;
Le suddette verifiche, se eseguite da un tecnico di fiducia o da un professionista che non sia stato coinvolto nella mediazione, possono rappresentare un’ulteriore garanzia per la futura parte acquirente.
Conformità urbanistica - contenuto delle dichiarazioni richieste alla parte venditrice.
Gli estremi di tali provvedimenti dovranno essere indicati nel corpo del contratto di compravendita.
1. Fabbricati costruiti prima del 1° settembre 1967, senza modifiche successive
2. Fabbricati costruiti prima del 1º settembre 1967, con modifiche successive
3. Fabbricati costruiti dopo il 1° settembre 1967
4. Fabbricati oggetto di "condono edilizio"
5. Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
6. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A)
7. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
Va inoltre verificata la Conformità catastale.
Nullità dell’atto di compravendita
Infine, va ricordato che la mancata conformità urbanistica dell’immobile e quella catastale sono causa di nullità dell’atto.
Infatti, in tema di nullità dell’atto a seguito di dichiarazioni mendaci rese dalla parte venditrice, in ordine alla condizione giuridica dell’immobile oggetto della vendita ed alla sua corrispondenza agli estremi della conformità urbanistica, è intervenuta anche la Corte di Cassazione. "( cfr Corte di Cassazione, Sez. III, 26 marzo 2012 n. 11628")
Inoltre, gli atti giuridici aventi per oggetto edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
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