Comunicazione annuale dati IVA 2016


Entro il 29 Febbraio 2016 bisognerà presentare la Comunicazione anuale dati IVA 2016
Comunicazione annuale dati IVA 2016
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15.01.2016 ha aggiornato le istruzioni per la compilazione Comunicazione annuale Dati Iva per il 2015.
Questo è l’ultimo anno in cui bisognerà espletare l’adempimento poiché l’art. 8-bis del D.L. 192/2014 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito al 2017 (la Legge di Stabilità per il 2015 aveva stabilito per il 2016) l’abrogazione della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

Di conseguenza, entro il 29 febbraio 2016, bisognerà trasmettere telematicamente, direttamente o tramite intermediario abilitato, tale comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.
Devono assolvere a tale obbligo tutti i soggetti titolari di partita iva obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA anche se non hanno fatto operazioni imponibili.

Sono esonerati da tale obbligo esclusivamente: i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, DPR n. 633/72; i contribuenti che sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis DPR 633/72; i produttori agricoli che nel 2015 hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, quindi esonerati ai sensi dell’art. 34, c. 6, DPR 633/72; gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari; le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA; I soggetti passivi UE che nel 2015 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA; i soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni ex L. 398/1991; i soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce; le persone fisiche cha hanno realizzato nel 2015 un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale (volume di tutte le attività esercitate anche se gestite con contabilità separate); i soggetti di cui all’art. 74 Tuir e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali ed assistenziali; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il 29 febbraio 2016 in forma autonoma; i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011; i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014.

Essendo tale Comunicazione non equiparabile ad una Dichiarazione non sono adottabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele Dichiarazione. E’ previsto solo una sanzione amministrativa che va da 250,00 a 2.000,00 euro (D.Lgs 185/2015).
Eventuali errori di compilazione possono essere rimediati solo in sede di Dichiarazione annuale.

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di Studio Molinaro

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