Comunicazione dei veicoli aziendali in comodato
Un nuovo adempimento obbliga tutte le aziende a dover comunicare i dati degli utilizzatori degli autoveicoli, a fronte di pesanti sanzioni
Ai sensi dell'art. 94 c. 4-bis c.d.s. e dell'art. 247-bis D.P.R. 495/1992, a partire dal 3 novembre 2014 entreranno in vigore nuove disposizioni in tema di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
La norma prevede infatti che il proprietario di un autoveicolo, a disposizione di un altro soggetto per almeno 30 giorni consecutivi, comunichi i dati dell'utilizzatore effettivo all'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), sanzionando pesantemente chi non adempisse a tale obbligo entro 30 giorni dal sorgere dell'obbligazione.
La circolare interpretativa del Ministero del 10 luglio scorso aveva creato notevole scompiglio, facendo inizialmente ipotizzare che sostanzialmente tutte le aziende dovessero comunicare tali dati per le autovetture date in uso a dipendenti, soci, amministratori o altri.
Fortunatamente (per il cittadino) il Ministero è intervenuto in extremis con una nuova circolare (n. 23743 del 27 ottobre), limitando notevolmente il perimetro degli obbligati all'adempimento, che si dettagliano di seguito.
Prima di tutto viene precisato che i giorni in cui l'automezzo deve essere a disposizione sono 30 giorni naturali e consecutivi, anche a cavallo d'anno.
La circolare prosegue elencando tutti quei casi in cui NON vi è l'obbligo di comunicare i dati dell'utilizzatore:
- quando a fronte dell'uso dell'autovettura vi è un corrispettivo addebitato all'utilizzatore, quindi se l'auto è un "fringe benefit";
- quando l'autovettura non è data in uso esclusivo e personale a un solo soggetto, cioè se il mezzo è utilizzato da diverse persone;
- quando l'autovettura è utilizzata promiscuamente, cioè sia per l'attività lavorativa che per raggiungere la sede di lavoro o per il tempo libero;
- quando l'autovettura viene data in uso a familiari conviventi.
Grazie a queste limitazioni, sono rimaste poche le fattispecie che determineranno l'obbligo di comunicazione. Per interpretazione, rimarrebbero obbligate le aziende che concedano i propri veicoli a soci, amministratori o dipendenti per finalità esclusivamente personali, e senza chiedere un corrispettivo all'utilizzatore.
La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto di comodato con cui l'azienda concede in uso il veicolo. Le pesanti sanzioni previste, sia di tipo pecunario che amministrativo, consigliano una approfondita analisi dell'adempimento col proprio consulente.
La norma prevede infatti che il proprietario di un autoveicolo, a disposizione di un altro soggetto per almeno 30 giorni consecutivi, comunichi i dati dell'utilizzatore effettivo all'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), sanzionando pesantemente chi non adempisse a tale obbligo entro 30 giorni dal sorgere dell'obbligazione.
La circolare interpretativa del Ministero del 10 luglio scorso aveva creato notevole scompiglio, facendo inizialmente ipotizzare che sostanzialmente tutte le aziende dovessero comunicare tali dati per le autovetture date in uso a dipendenti, soci, amministratori o altri.
Fortunatamente (per il cittadino) il Ministero è intervenuto in extremis con una nuova circolare (n. 23743 del 27 ottobre), limitando notevolmente il perimetro degli obbligati all'adempimento, che si dettagliano di seguito.
Prima di tutto viene precisato che i giorni in cui l'automezzo deve essere a disposizione sono 30 giorni naturali e consecutivi, anche a cavallo d'anno.
La circolare prosegue elencando tutti quei casi in cui NON vi è l'obbligo di comunicare i dati dell'utilizzatore:
- quando a fronte dell'uso dell'autovettura vi è un corrispettivo addebitato all'utilizzatore, quindi se l'auto è un "fringe benefit";
- quando l'autovettura non è data in uso esclusivo e personale a un solo soggetto, cioè se il mezzo è utilizzato da diverse persone;
- quando l'autovettura è utilizzata promiscuamente, cioè sia per l'attività lavorativa che per raggiungere la sede di lavoro o per il tempo libero;
- quando l'autovettura viene data in uso a familiari conviventi.
Grazie a queste limitazioni, sono rimaste poche le fattispecie che determineranno l'obbligo di comunicazione. Per interpretazione, rimarrebbero obbligate le aziende che concedano i propri veicoli a soci, amministratori o dipendenti per finalità esclusivamente personali, e senza chiedere un corrispettivo all'utilizzatore.
La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto di comodato con cui l'azienda concede in uso il veicolo. Le pesanti sanzioni previste, sia di tipo pecunario che amministrativo, consigliano una approfondita analisi dell'adempimento col proprio consulente.
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