Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)


Pratica per manutenzione straordinaria ed altri interventi
Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
Dal 2010 è possibile realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria come le ristrutturazioni di appartamenti ed altre piccole opere con un nuovo strumento: la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).
La comunicazione di inizio lavori viene introdotta nel 2010 dalla Legge 73 che modifica l'Art. 6 del T.U. Dpr 380/01 dove viene descritta l'attività edilizia libera.

Al comma 2 dell' Art. 6 sono definiti gli interventi rientranti nell'attività edilizia libera che possono essere realizzati senza titolo abilitativo, ma con una comunicazione inviata anche in modo telematico all'ufficio tecnico del Comune (si tratta della CIL).
Questa emplificazione è attuabile solo se vengono rispettate le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, ed altre prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (Piano regolatore e Regolamento edilizio).

Gli interventi possibili con Comunicazione Inizio Lavori sono:
manutenzione straordinaria senza interventi strutturali e senza incremento delle unità immobilari; opere temporanee per un massimo di 90 giorni; opere di pavimentazioni esterne; intercapedini e locali tombati; vasche di raccolta delle acque; pannelli solari e fotovoltaici per edifici fuori dai centri storici; aree ludiche senza fini di lucro.
Sono permessi con la Comunicazione Inizio Lavori gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non vi siano interventi strutturali, non venga aumentato il numero delle unità immobiliari o non cambino i parametri urbanistici.

Rispetto agli altri interventi dell'elenco è necessario consegnare al Comune, oltre alla comunicazione, anche una relazione asseverata di un tecnico abilitato, disegni di progetto (ante, post, intra operam) e la dichiarazione di rispetto delle normative urbanistiche locali.
Per questo la Comunicazione per interventi di manutenzione straordinaria si chiama anche CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o, come a Milano, CIAL (Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera).
Il tecnico abilitato deve inoltre dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente e che gli interventi non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo. E' quindi il tecnico a caricarsi della responsabilità di dichiarare se i lavori possono essere realizzati solo con una semplice comunicazione.

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di Geom. Santoriello

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