Comunicazione liquidazioni IVA periodiche
In arrivo un nuovo adempimento per comunicare ogni trimestre le liquidazioni periodiche
Con il Decreto Fiscale 193/2016 è stato introdotto un nuovo importante adempimento, ossia la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
Dal 1/1/2017 i soggetti passivi dovranno trasmettere i dati delle liquidazioni IVA entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine del trimestre (unica eccezione l'invio relativo al secondo trimestre, da effettuarsi entro il 16 settembre); le nuove scadenze saranno quindi 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
La comunicazione dovrà essere fatta per ogni liquidazione IVA, sia a debito che a credito; i soggetti passivi che adottano la liquidazione mensile dovranno inviare 3 modelli alla volta, uno per ogni mese, mentre i soggetti che optano per la liquidazione trimestrale inviano un unico modello riferito al trimestre.
Nessuna variazione, invece, per quel che riguarda i termini di versamento periodico dell'IVA.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi che non fanno la dichiarazione IVA annuale o che non fanno le liquidazioni IVA periodiche.
E' prevista una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.000 euro per ogni comunicazione infedele, omessa o incompleta.
Tale nuovo adempimento ha importanti riflessi operativi sulla tenuta della contabilità: sarà infatti fondamentale registrare con sollecitudine le fatture attive e passive al fine di evitare di incorrere nelle suddette sanzioni.
Dal 1/1/2017 i soggetti passivi dovranno trasmettere i dati delle liquidazioni IVA entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine del trimestre (unica eccezione l'invio relativo al secondo trimestre, da effettuarsi entro il 16 settembre); le nuove scadenze saranno quindi 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
La comunicazione dovrà essere fatta per ogni liquidazione IVA, sia a debito che a credito; i soggetti passivi che adottano la liquidazione mensile dovranno inviare 3 modelli alla volta, uno per ogni mese, mentre i soggetti che optano per la liquidazione trimestrale inviano un unico modello riferito al trimestre.
Nessuna variazione, invece, per quel che riguarda i termini di versamento periodico dell'IVA.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi che non fanno la dichiarazione IVA annuale o che non fanno le liquidazioni IVA periodiche.
E' prevista una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.000 euro per ogni comunicazione infedele, omessa o incompleta.
Tale nuovo adempimento ha importanti riflessi operativi sulla tenuta della contabilità: sarà infatti fondamentale registrare con sollecitudine le fatture attive e passive al fine di evitare di incorrere nelle suddette sanzioni.
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