Comunione, risarcimento da occupazione esclusiva
Il Tribunale di Catania riconosce il danno figurativo agli eredi esclusi dal godimento di un bene
La frazione - quota parte - dell'ipotetico canone di locazione mensile che l'immobile in comproprietà indivisa produrrebbe nel corso del periodo di occupazione esclusiva, da parte di uno dei coeredi.
Questo il criterio utilizzato dal Tribunale di Catania (06.05.2016) per la quantificazione e liquidazione, del risarcimento del danno figurativo, pro quota, agli eredi esclusi dal godimento di un bene immobile cadente in comunione ereditaria indivisa, ed occupato in via esclusiva da una loro sorella per ciqnue anni.
Il Tribunale etneo ha accolto la domanda proposta da 5 coeredi volta ad accertare l'uso esclusivo stabile ed inintettotto di un immobile da parte di una propria congiunta, che ne aveva loro inibito l'avvicendamento e l'uso comune, privandoli del mancato godimento dei frutti civili prodotti dall'immobile, e rapportati alla redditività maturata con riferimento all'ipotetico canone di locazione mensile, adeguato alla tipologia ed al valore di mercato del cespite.
Accertato il fondamento della domanda tramite prova testioniale, il Tribunale ha delegato ad un CTU il mandato di quantificare tale redditività, ed all'esito ha riconosciuto a ciascuno dei cinque richiedenti, in base alla rispettiva quota di proprietà, il diritto al risarcimento del danno figurativo, corrispondente al valore locativo del cespite immobiliare usurpato, statuendo la condanna al pagamento, di 20.000,00 euro oltre accessori di legge, a carico della sorella che ne aveva illegittimamente fatto un uso esclusivo.
Avv. Alessandro Vagliasindi
Questo il criterio utilizzato dal Tribunale di Catania (06.05.2016) per la quantificazione e liquidazione, del risarcimento del danno figurativo, pro quota, agli eredi esclusi dal godimento di un bene immobile cadente in comunione ereditaria indivisa, ed occupato in via esclusiva da una loro sorella per ciqnue anni.
Il Tribunale etneo ha accolto la domanda proposta da 5 coeredi volta ad accertare l'uso esclusivo stabile ed inintettotto di un immobile da parte di una propria congiunta, che ne aveva loro inibito l'avvicendamento e l'uso comune, privandoli del mancato godimento dei frutti civili prodotti dall'immobile, e rapportati alla redditività maturata con riferimento all'ipotetico canone di locazione mensile, adeguato alla tipologia ed al valore di mercato del cespite.
Accertato il fondamento della domanda tramite prova testioniale, il Tribunale ha delegato ad un CTU il mandato di quantificare tale redditività, ed all'esito ha riconosciuto a ciascuno dei cinque richiedenti, in base alla rispettiva quota di proprietà, il diritto al risarcimento del danno figurativo, corrispondente al valore locativo del cespite immobiliare usurpato, statuendo la condanna al pagamento, di 20.000,00 euro oltre accessori di legge, a carico della sorella che ne aveva illegittimamente fatto un uso esclusivo.
Avv. Alessandro Vagliasindi
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