Con la C.i.l.a. si può sanare un abuso edilizio?


Con la Sentenza del T.a.r. Campania Napoli n. 1273 del 25 febbraio 2021 si individuano i limiti al ricorso allo strumento semplificato previsto dal D.P.R. 380/2001
Con la C.i.l.a. si può sanare un abuso edilizio?

 

Con la comunicazione di inizio lavori asseverata è possibile procedere alla regolarizzazione postuma di un abuso edilizio, ovvero un manufatto realizzato senza permesso a costruire e non conforme alla disciplina urbanistica?

La risposta al quesito non può che essere negativa atteso che gli interventi che possono essere oggetto di Cila sono quelli che vengono tassativamente enucleati dall’art. 6-bis del D.p.r. 380/2001. La conferma della negatività del quesito posto proviene anche dalla lettura della Sentenza del T.a.r. Campania Napoli n. 1273 del 25 febbraio 2021 con la quale i giudici amministrativi chiariscono che la cila non si presta alla regolarizzazione di tutte le tipologie di intervento edilizio, neanche se la stessa potesse considerarsi tardiva, ovvero presentata all’ente dopo che l’intervento è stato posto in essere.

Tale statuizione giudiziale ha condotto i giudici a respingere il ricorso con il quale il proprietario aveva impugnato il provvedimento con cui l’ente sospendeva l’efficacia della cila presentata al fine di porre in essere una regolarizzazione postuma di un frazionamento immobiliare, non conforme con la disciplina urbanistica vigente, e che aveva condotto all’alterazione dell’originario immobile con la creazione di nuove unità abitative.

I predetti interventi erano da ritenersi illegittimi in quanto non compatibili con la disciplina urbanistica vigente e certamente non potevano essere assentiti con una cila.

Nel rigettare il ricorso i giudici amministrativi hanno avuto modo di affermare che “La CILA è un istituto complementare alla Scia, poiché entrambi si inquadrano nel processo di liberalizzazione delle attività private".

Il privato, in entrambe le ipotesi "è legittimato ad iniziare l’attività sulla base dello schema norma-fatto-effetto, poiché tanto la segnalazione certificata quanto la comunicazione asseverata costituiscono per legge fatti idonei a esercitare un’attività privata su cui insistono interessi generali".

Nel caso di specie la cila è stata utilizzata per l’esecuzione di opere che richiedevano ab origine il permesso di costruire o la stessa scia, scrivono i giudici, l’ente è tenuto ad esercitare i poteri generali e repressivi in materia di vigilanza urbanistico edilizia, atteso che l’istituto semplificato non è legittimato a superare vizi prettamente urbanistici dell’opera non assentita.

Ed infatti "nei casi in cui un’opera che avrebbe richiesto un permesso di costruire o una Scia è stata eseguita dall’interessato sotto il regime di Cila, l’abuso non viene sanato con le sanzioni relative alla CILA".

In conclusione, dunque, la Cila non è lo strumento idoneo per legittimare un opera realizzata senza alcun titolo, né, essendo senza titolo, essendo in presenza di un illecito permanente, la presentazione della stessa non impedisce all’amministrazione di esercitare ex officio il suo potere repressivo.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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