Concessione di un prestito senza affidabilità, cosa succede?


Cosa succede se la banca mi concede un prestito senza valutare la mia affidabilità?
Concessione di un prestito senza affidabilità, cosa succede?

Sono due degli argomenti più discussi, cliccati, e ricercati del nuovo millennio: parliamo di cybersecurity e sostenibilità. Il primo termine è strettamente legato alla tecnologia, il secondo alla natura, ma che grazie alla tecnologia può migliorare.

Possono questi due mondi in qualche modo coesistere e collaborare?

Se la Banca mi concede un prestito senza valutare la mia affidabilità che succede?

Le banche concedono prestiti solo dopo aver valutato l’affidabilità commerciale del consumatore, il cosiddetto merito creditizio. La solvibilità e la concessione di garanzie vengono determinate secondo criteri che un tempo erano rimessi alla discrezionalità del direttore della filiale e che oggi sono gestiti dai meccanismi di rating

Tuttavia, spesso succede che la banca conceda un mutuo a chi non ha le capacità economiche per restituirlo, succede con più facilità nei confronti di chi è già indebitato e necessita di denaro per estinguere i precedenti rapporti con l’istituto di credito.

Peccato che l’apertura di un nuovo finanziamento finisce quasi sempre per danneggiare il debitore poiché lo costringe a pagare una somma maggiore a titolo di interessi. 

In una situazione del genere che succede in caso di prestito senza affidabilità? 

Cosa può fare il debitore che, proprio a causa della cosiddetta concessione abusiva del credito, sia sommerso dalle rate e rischi di sovraindebitarsi?

Se la banca non valuta correttamente la sostenibilità del debito da parte del cliente è possibile richiedere un risarcimento in caso di fallimento dell’azienda e ottenere una più favorevole rateizzazione.

Nella fase di erogazione del credito, la banca che ha il potere decisionale ed esclusivo di concedere o meno il finanziamento, deve compiere un’analisi del merito creditizio e formulare una prognosi sul possibile rimborso: valutazione da compiere con correttezza, buona fede e grado di professionalità richiesto dall’ordinamento. 

L’istituto di credito deve, quindi, giudicare attentamente se il proprio cliente è in grado di restituire le somme che gli vengono date in prestito. Se questa analisi non viene fatta in modo diligente, la banca è corresponsabile con il cliente per l’eccessivo indebitamento di quest’ultimo.

Un’applicazione di tale principio la possiamo ritrovare nel divieto imposto alla banca di concedere un mutuo ipotecario per un valore superiore all’80% dell’immobile su cui viene accesa l’ipoteca, pena la nullità del mutuo stesso.

Inoltre, in caso di avvio della procedura di sovraindebitamento, la banca che abbia colpevolmente concorso ad aggravare le condizioni economiche del debitore non può opporsi alla richiesta di “saldo e stralcio” avanzata da quest’ultimo con il ricorso alla cosiddetta “legge salva suicidi” (oggi inglobata nel Codice della Crisi).

Allo scopo di favorire l’accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte del consumatore e l’omologa del piano, la riforma introdotta dalla Legge 176/2020 alla Legge sul sovraindebitamento (la cosiddetta legge “salva suicidi” n. 3/2012) ha previsto un sistema sanzionatorio in capo al creditore che ha determinato, in modo colpevole, la situazione di indebitamento del consumatore o il suo aggravamento, anche mediante la mancata valutazione dell’effettiva capacità di rimborso (il cosiddetto merito creditizio) del credito al momento dell’erogazione del finanziamento. Secondo le nuove norme, il creditore non può infatti opporsi al piano del consumatore, proporre reclamo in sede di omologa e neanche far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore 

Detto questo è bene precisare che la concessione abusiva del credito non implica la totale nullità del mutuo: resta comunque l’obbligo di rimborsare il finanziamento, pur con le agevolazioni che abbiamo appena descritto. 

In caso di prestito senza affidabilità quindi:

- il debitore resta comunque vincolato al contratto che non può perciò essere annullato;
se il debitore dovesse fare ricorso alla procedura giudiziale di sovraindebitamento, la banca non può opporsi all’omologa del piano di fuoriuscita dal debito;
- il debitore può spuntare una dilazione più ragionevole del finanziamento residuo;
- in caso di fallimento, la banca è tenuta a versare il risarcimento alla curatela.


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