Concessione edilizia in sanatoria


La Concessione Edilizia in sanatoria richiesta al Comune 20 anni prima dev'essere rilasciata senza costi aggiuntivi!
Concessione edilizia in sanatoria
Se l’istanza di condono era accompagnata da tutta la documentazione prevista dalla legge all’epoca vigente, il Comune non può rifiutarsi - a distanza di tanti anni - di rilasciare la sanatoria e non può pretendere conguagli aggiuntivi.
Infatti, in tali ipotesi risulta inesorabilmente formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 35, co. 17, L. 724/1994, il quale - con estrema chiarezza - prescrive che: "Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria;..." (in giurisprudenza, si veda TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010 , n. 2600; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 aprile 2013, n. 914).
D'altro canto, il Comune non è legittimato a domandare dopo tanti anni il pagamento di somme a titolo di "conguaglio oblazione e oneri concessori", giacchè, nonostante l'astratta possibilità per il Comune di richiedere tali somme anche dopo il rilascio della sanatoria, non possono ignorarsi i termini di prescrizione applicabili in questi casi.
Al riguardo, l’art. 35, co. 17, L. 47/1985, stabilisce un termine di prescrizione di 36 mesi entro cui l’amministrazione può ricalcolare l’oblazione e richiedere il conguaglio e il cui dies a quo deve rinvenirsi:
1) per certo orientamento, nel momento in cui l’istante presenta la domanda di condono allegando il versamento dell’oblazione auto-liquidata e tutta la documentazione necessaria per calcolare l’importo effettivo (v. Cons. di Stato, sent. n. 1364/2012);
2) per altro orientamento dal momento della formazione del silenzio-assenso (su tutte, Cons. di Stato, sent. n. 1188/2013).
Per quanto concerne le somme a titolo di "oneri di urbanizzazione e quota incidenza costo di costruzione", il termine prescrizionale - per assodata giurisprudenza (v. tra le altre: TAR Sicilia-Catania, I sez., nn. 1633/2007, 1987/2007, 4363/2010, 557/2011 e 1118/2012; TAR Lazio-Latina n. 1043/2009 e 1249/2008) - è quello decennale e non quello di 36 mesi (valevole solo per il conguaglio o rimborso dell’oblazione), il cui dies a quo è fissato nel giorno di presentazione della domanda di sanatoria e della documentazione prescritta ovvero, per altra opinione, nel giorno di formazione del silenzio-assenso.
Alla luce di quanto esposto, è bene che il cittadino prima di assecondare pedissequamente le (spesso illegittime) richieste dei Comuni valuti attentamente la propria situazione, rivolgendosi a un professionista competente in materia.

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di Avv. Enrico Abis

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