Concessioni demaniali marittime non più soggette a rinnovi automatici


Malgrado l’attuale legislazione nazionale vigente, le concessioni demaniali marittime non possono essere più considerate come soggette a rinnovi automatici
Concessioni demaniali marittime non più soggette a rinnovi automatici

Anche se gli operatori del settore balneare hanno colto in parte i segni del cambiamento, per così appagare un’utenza sempre più attenta alle politiche green e comunque sociali, continuano in modo esponenziale le richieste di autorizzazione all’uso di questa parte di demanio pubblico non sempre gestito in modo ottimale dagli affidatari.

Sono e saranno sempre meno le spiagge libere (oltre il 50% delle spiagge sono oggi in concessione, mentre quasi l’8% del litorale non è balneabile, dati Legambiente) e comunque, sia tra quelle autorizzate che non, il problema del depredamento del territorio si è manifestato in tutta la sua peggiore declinazione, spesso evidenziato da azioni travalicanti anche il confine del lecito con proliferare di macroscopici abusi edilizi, sbancamento di dune storiche, alterazione di ecosistemi in aree protette.

 

 

A fronte di tali problematiche, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, grazie soprattutto ad una forte importa voluta dall’Unione Europea, ha creato negli ultimi anni meccanismi tesi da un lato ad arginare i fenomeni di sfruttamento selvaggio, e dall’altro ad imprimere una maggiore liberalizzazione al “mercato delle concessioni”, abolendo in sostanza la conferma automatica di quella demaniale marittima, che appunto non può essere più assoggettata ad alcun automatismo e deve necessariamente essere attribuita mediante il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica. Per connesse ragioni, in siffatto contesto non può ritenersi possibile il formarsi di un provvedimento autorizzatorio implicito, ancorché generato da silenzio assenso.

A tal uopo si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 7874/2019 che ha rappresentato un esaustivo rendiconto giuridico in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, inserendosi appunto nell’ampio solco tracciato dai principi Comunitari come nel caso della pronuncia della Corte di Giustizia del 14/07/2016, dove già si evidenziava come l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime rappresenti l’unico iter esperibile per il rilascio di un legittimo provvedimento autorizzatorio (Cfr. anche Direttiva 123/2016). Le garanzie generalmente applicate al settore degli Appalti Pubblici sono state così estese anche alle concessioni demaniali de quibus, stante l’indiscutibile occasione di guadagno in gioco in favore dei soggetti operanti sul mercato di riferimento. Di qui l’imposizione della procedura competitiva ispirata ai rammentati principi di trasparenza e non discriminazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394).

In questo modo si tenta, dunque, di scoraggiare un atteggiamento che non ha di certo favorito gli imprenditori capaci e disponibili a valorizzare il territorio anche in favore della collettività. Del resto già l’articolo 37 del nostro Codice della Navigazione imponeva un sistema di nuove aggiudicazioni, favorendo chi è capace di offrire maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Ad oggi si attende comunque un definitivo cambio di rotta e soprattutto l’adozione di nuove norme tali da poter far superare l’attuale momento di incerta transizione, dove persistono prescrizioni ancora in conflitto con la norma europea, così provocando un aumento del contenzioso ed un sovraccarico dell’attività dei funzionari pubblici preposti, onerati anche di delicate scelte di annullamento in autotutela laddove vengano riscontrate discrasie tra il livello comunitario e nazionale.

 

Avv. Giovanni Mastroianni

Info:  giovanni.mastroianni@libero.it

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