Concorsi, l'utilizzo della matita personale non è causa di esclusione


Il T.a.r. del Lazio annulla un provvedimento di esclusione dal concorso di un candidato che aveva introdotto e utilizzato una matita personale
Concorsi, l'utilizzo della matita personale non è causa di esclusione

Concorsi pubblici e rispetto della regola dell’anonimato

L’uso di una matita personale da parte di un candidato al pubblico concorso che prevede prove scritte non determina mai la sua esclusione. A chiarirlo è il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio con Sentenza n. 4559 del 2021 con la quale si consolida un nuovo principio in materia di rispetto della regola dell’anonimato durante le prove inerenti un concorso pubblico.

Dinanzi al T.a.r. arriva la vicenda di un candidato che era stato escluso dal concorso pubblico in seguito all’applicazione di una norma del bando di concorso secondo la quale il solo ingresso nella sala concorsuale con una matita personale o di altro strumento idoneo alla redazione per iscritto dell’elaborato comportava l’esclusione dal concorso in quanto tale strumentazione personale poteva essere uno strumento idoneo alla memorizzazione ed al trasferimento dei dati. In primo luogo i giudici amministrativi hanno detto che non appare verosimile che una semplice matita possa essere uno strumento idoneo alla memorizzazione o trasmissione dati in quanto una matita sostanzia un oggetto idoneo unicamente a veicolare su un supporto cartaceo le cognizioni teoriche possedute da un candidato onde trasporle nel foglio messo a disposizione dalla commissione ai fini dello svolgimento della prova concorsuale ma è sostanzialmente privo, ontologicamente, anche della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato di conoscenza”.

I giudici amministrativi in sostanza affermano che la matita non può essere ritenuto uno strumento idoneo al trasferimento delle cognizioni, in quanto non conserva alcuna capacità di immagazzinare e ricevere dati, in quanto la matita non è assolutamente paragonabile ad un dispositivo informatico che invece conserva questa intrinseca capacità. I giudici amministrativi annullano l’esclusione dal concorso sulla base della semplice rilettura della norma speciale del bando di concorso:

La norma della lex specialis eretta dalla commissione a fondamento giuridico della comminata illegittima disposta esclusione, vale a dire l’art. 3, comma 6, d.m. n. 130 del 2017 (al pari dell’art. 1, comma 5, dell’allegato 5 al d.m. n. 859  del 2019) invero, interdice ai candidati di possedere e introdurre nelle aule d’esame, qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ma non anche un oggetto dotato di sola consistenza materiale, carente anche di “anima” informatica, qual è una matita, costituita, com’è noto, da una “anima” scrivente, che è una mina consistente in una miscela di polveri di grafite e di argilla, la cui quantità ne determina la durezza, inserita in un involucro di materiale legnoso o affine. L’involucro, peraltro, è saldamente inglobato ovvero incorporato nella mina, che non è estraibile in modo da consentire la eventuale ipotetica sua sostituzione con materiale hardware atto alla memorizzazione di dati. Ragion per cui è del tutto inconfigurabile che una matita possa contenere informazioni”.

Diversamente invece il discorso per la penna in quanto la stessa, avendo un cappuccio, può essere considerata come strumento per la trasmissione delle informazioni.   

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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