Concorso dei nonni nel mantenimento dei figli


Quali slono i casi in cui il Codice Civile consente di attingere alle risorse economiche dei nonni quando il genitore è inadempiente
Concorso dei nonni nel mantenimento dei figli
Con il presente articolo si intende fornire una guida operativa, per le ipotesi di inadempimento protratto da parte del genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento nei confronti della prole, vagliando in quali casi il Codice Civile consenta di attingere alle risorse economiche dei nonni, ovvero degli ascendenti del genitore resosi "latitante" di fronte a tale imprescindibile obbligo.
La norma deputata a regolamentare la fattispecie è il nuovo articolo 316 bis Codice Civile, nuovo poiché introdotto dall'art. 40, 1° comma, D.Lgs. 154/2013 che, in attuazione dell’articolo 2 L. 219/2012, ha portato a compimento la riforma della filiazione.
L’articolo in parola, rubricato - Concorso nel mantenimento - stabilisce che:
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, le modificazioni e la revoca del provvedimento.
Per quanto qui di interesse, preme evidenziare come la norma non costituisce di certo una novità assoluta, bensì la riproduzione del vecchio articolo 148 del Codice Civile. La riforma dinanzi citata ha avuto il merito di mutarne la c.d. collocazione sistematica, dal Capo IV "Dei diritti e dei Doveri che nascono dal matrimonio" - Titolo VI "Il matrimonio", al più opportuno Titolo IX che riguarda la filiazione. La riforma, altresì, ha avuto l’indiscutibile merito di affermare la c.d. unicità dello stato di figlio, nonché dell’abolizione della qualifica "naturali o legittimi", ciò con riferimento non solo ai figli, bensì anche per i genitori e gli ulteriori ascendenti, prescindendo dall’esistenza o meno del vincolo coniugale tra gli stessi genitori.
In concreto nel novellato art. 316 bis CC si fa riferimento ai genitori e non più ai coniugi, come d’altro canto non si ritrova più la vecchia specificazione "legittimi o naturali" con riferimento agli ascendenti. Anche il termine "obbligazione" che compariva nell’articolo 148 CC, lascia spazio al più ampio concetto di "obblighi", i quali non hanno necessariamente un contenuto squisitamente patrimoniale.
Per ragioni di sintesi si passano in rassegna gli aspetti più significatici della disposizione codicistica cercando di spiegarne il contenuto.
Si parte da un assunto di base: gli obblighi di mantenimento spettano, indistintamente, a tutti i genitori, gravando anche sui genitori non coniugati, come già pacificamente si riteneva prima della riforma della filiazione, in virtù del combinato disposto degli artt. 30 Costituzione, 277, 261, 147 e 148 CC.
Tanto premesso, quando e come si può attivare l’obbligo degli ascendenti?
Per le osservazioni fatte in precedenza, oggi i nonni sono obbligati al mantenimento dei nipoti anche se questi ultimi sono nati fuori dal matrimonio, circostanza che, invece, era fortemente controversa vigente l’articolo 148 CC.
I nonni, pertanto, debbono offrire un contributo ai genitori per l’avvenire, non essendo possibile agire contro gli ascendenti per il recupero delle spese già sostenute in passato e per gli omessi assegni di mantenimento da parte del genitore inadempiente.
L’obbligazione dei nonni viene definita dalla dottrina di settore come avente carattere sussidiario.
Trattasi, tuttavia, di una sussidiarietà sui generis, in quanto l’obbligazione degli ascendenti si ammette nella prassi giurisprudenziale non solo nelle ipotesi di insufficienza assoluta di mezzi da parte dei genitori, ma anche in termine di integrazione parziale dell’apporto dato dal genitore stesso.
L’obbligazione de quo, inoltre, non dipende strettamente dai redditi effettivi dei genitori e dalle loro spese, ma dalla capacità astratta di questi ultimi di provvedere al mantenimento.
In diverse pronunce di merito, la predetta obbligazione viene finanche definita come obbligo dei nonni ex lege, senza possibilità di esonero da tale obbligo a causa del comportamento dei genitori (ex plurimis Trib. Nap. 15.02.1977).
L’obbligo dei nonni grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, prescindendo da chi sia il genitore che di volta in volta crei l’insorgenza dello stato d’insufficienza dei mezzi economici (ex plurimis Cass. 251/2002).
La ripartizione, poi, tra ascendenti dello stesso grado si farà applicando per analogia lo stesso criterio stabilito per la ripartizione proporzionale tra i genitori.
Quanto al procedimento, il secondo comma dell’art. 316 bis cc prevede un procedimento speciale monitorio finalizzato ad ottenere l’ordine, nei confronti del debitore dell’obbligato inadempiente (nonno), di pagare la quota per il mantenimento della prole a carico del figlio moroso, direttamente a chi ne sostiene le spese relative, ovvero di solito l’altro genitore. Il procedimento si conclude con un decreto del Presidente del Tribunale in cui si dispone la distrazione di una quota dei redditi dell’obbligato (nonno).
Legittimato a chiedere il predetto provvedimento di distrazione è chiunque vi abbia interesse.
Può trattarsi, dunque tanto del genitore diligente, quanto dei figli divenuti maggiorenni, o comunque di tutti coloro che pur non essendo obbligati al mantenimento sono obbligati agli alimenti, finanche da ultimo gli istituti assistenziali presso i quali trovano ricovero i figli.
Legittimato passivo è il genitore moroso e i suoi ascendenti.Oggetto dell’ordine di pagamento sono i redditi da lavoro o da capitale, ma anche quelli esitanti da rendite di vario tipo o canoni periodici.
L’istituto può finanche essere esteso a tutte le somme dovute una tantum da terzi. In particolare, con riferimento all’entità della somme distrai bili, la norma limita le stesse, in modo generico, ad una quota delle somme dovute dal terzo. Per quanto concerne i limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro, sia esso impiego privato o di pubblica amministrazione, si ritengono non operanti con riferimento al provvedimento previsto dalla norma in parola. Qui, infatti, entra in gioco la diversa ratio che si pone alla base della disposizione normativa, ovvero la funzione di sostentamento della famiglia del lavoratore.
La forma della domanda è il ricorso, mentre la decisione avrà forma di decreto. Si richiede l’audizione del debitore inadempiente per assunzione libera di informazioni.
La competenza per territorio si determina in base all’articolo 18 codice di rito, essendo, dunque, competente il Presidente del Tribunale del luogo in cui l’inadempiente ha la residenza, il domicilio o la dimora; sussiste anche la competenza ex art. 20 CPC, del giudice del luogo in cui risiede l’avente diritto al versamento.
Il decreto deve essere notificato agli interessati e al terzo debitore, pertanto ad entrambi i coniugi, agli ascendenti e al debitore della rendita (anche ai figli maggiorenni conviventi ove vi siano).
Il decreto predetto, in mancanza di opposizione, è titolo esecutivo con valore di giudicato ed è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 642 CPC.

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di Monica Cipolletti

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