Concorso Scuole di specializzazione in medicina


Profili di illegittimità del concorso e tutela dei candidati giudicati non idonei
Concorso Scuole di specializzazione in medicina
Come noto, l’attuale quadro normativo prevede che l’accesso dei medici nelle Scuole di specializzazione deve avvenire mediante concorso unico nazionale, la cui disciplina è posta da un regolamento ministeriale.
Con riferimento all'anno in corso, il MIUR ha adottato il decreto n. 130 del 10 agosto 2017, recante "Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", sulla cui base è stato pubblicato il bando di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2016/2017, di cui al decreto n. 720 del 29 settembre 2017 (rettificato con decreto n. 748 del 5 ottobre 2017).
Le principali novità, rispetto agli anni precedenti, della nuova regolamentazione del concorso possono essere così sintetizzate:
(i) previsione di una prova unica, a livello nazionale, articolata senza tenere in considerazione la specificità delle singole aree di specializzazione;
(ii) superamento delle singole graduatorie per tipologie di scuola con una graduatoria unica nazionale di merito;
(iii) effettuazione della scelta della Scuola solo successivamente all’espletamento della prova e alla formazione della graduatoria;
(iv) sanzione della inibizione per un anno della possibilità di iscriversi ai successivi concorsi finalizzati all’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per i candidati che una volta assegnati alla Scuola (da essi stessi in precedenza scelta) non perfezionino l’immatricolazione a tale Scuola, ovvero la perfezionino ma nell’arco dei primi tre mesi successivi all’immatricolazione rinuncino al posto.
Per quanto astrattamente apprezzabili possano considerarsi le finalità acceleratorie sottese all’intervento regolatorio, deve, tuttavia, essere sottolineato come le intervenute modifiche non siano esenti da mende, tali da poterne compromettere la legittimità.
E ciò per diverse ragioni.
In primo luogo, sul piano formale, la scelta regolamentare sembra disallineata rispetto all’art. 36, comma 1, d.lgs. 368/1999 che continua a far riferimento a prove di ammissione distinte "per ogni singola tipologia" di area medica.
In secondo luogo, sul piano sostanziale, non può tacersi come la nuova impostazione tradisca la previsione stessa di scuole di specializzazione distinte per disomogenee aree di attività e competenza.
In terzo luogo, la previsione delle sanzioni della decadenza ed esclusione dalla possibilità di iscriversi al successivo concorso, in caso di mancata scelta o rinuncia nei primi tre mesi, potrebbe ridondare in un irrazionale e sproporzionato meccanismo sanzionatorio, sfornito delle adeguate coperture normative.
Queste perplessità, peraltro, sono suffragate dal parere del Consiglio di Stato n. 1836/2017.
Le criticità rilevate inducono a ritenere dubbia la legittimità del regolamento, del bando e, di conseguenza, dei provvedimenti di esclusione/non idoneità che i candidati avessero subito, a seguito dell’espletamento del concorso. Per tali ragioni, molti candidati stanno proponendo ricorso giurisdizionale al fine di chiedere l’annullamento degli atti e l’ammissione in sovrannumero.
Oltre che per tali ragioni generali, è sempre consigliabile fare valutare attentamente la propria posizione personale, al fine di censurare eventuali ulteriori profili specifici.

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di Avv.ti Giuseppe La Rosa e Davide Casarin

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