Condanna alle spese nelle opposizioni a cartella


Il giudice spesso compensa le spese legali nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale vanificando l`utilità dell`opposizione
Condanna alle spese nelle opposizioni a cartella
Nelle cause riguardanti le opposizioni ai verbali o alle cartelle esattoriali da qualche anno è ricorrente, tra i Giudici di Pace, la tendenza a compensare le spese di lite tra tutte le parti (ricorrente, Ente impositore e riscossore) o, quasi in modo beffardo, condannare esclusivamente l’Ente impositore al rimborso della sola somma versata dall’opponente per il contributo unificato.
Tale orientamento, da un punto di vista economico, il più delle volte vanifica di fatto l’utilità del ricorso o dell’opposizione che spesso riguarda somme non superiori a 500/1.000 euro per le quali certamente non vale la pena di adire l’Autorità Giudiziaria (tranne se l’avvocato non decida di lavorare gratuitamente).
Tuttavia, qualche giudice più attento opera una distinzione più raffinata al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite o la condanna di questa o quella parte in tale tipologia di cause. Orbene, è il caso di ribadire che nel nostro ordinamento vale il principio generale secondo cui il Giudice con sentenza condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.........(art. 91 cpc).Tale principio generale è stato poi variamente interpretato e mitigato sia dalla legislazione successiva che dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha previsto la possibilità di compensare comunque le spese legali a condizione che la decisione sia motivata adeguatamente. Pertanto, tale potere di compensazione non è affatto discrezionale in quanto viene richiesta proprio una motivazione.
Tale principio ha trovato conferma legislativa con l’art. 2 legge 263/05 (modificativo dell’art. 92 cpc) che ha imposto, per i procedimenti a far data dalla sua entrata in vigore(1.3.2006), l’obbligo del Giudice di indicare i motivi della compensazione (vedasi in proposito Cass. Ord. 21.11.2013 n. 26174). E’ facile osservare, per averlo verificato nelle aule di giustizia civile, che tale principio spesso non viene osservato dai Giudici i quali, di frequente, ancora si limitano ad indicare genericamente i cd. "giusti motivi" per giustificare la compensazione anche in caso di soccombenza.
In tal senso grande rilevanza ha assunto la sentenza dell’aprile 2016 della Suprema Corte la quale ha posto fine alla prassi consolidata dei Giudici di Pace di compensare in ogni caso le spese e competenze di lite, anche in caso di accoglimento del ricorso ed annullamento della contravvenzione, riaffermando il principio del’obbligo di motivazione della compensazione, in ogni caso.
Orbene, ritornando ai procedimenti d’opposizione ai verbali o cartelle esattoriali, è interessante una seppur non recentissima sentenza del Giudice di Pace di Cosenza (n. 1159/14 del 15.7.2014 giudice dott. Mazzuca) in tema di opposizione ex art. 615 I cpc alla cartella esattoriale di Equitalia Sud SpA emanata e notificata per presunti canoni idrici insoluti comunali di cui era stata eccepita la prescrizione quinquennale.
Ebbene, accertato nel merito il maturare della prescrizione di 5 anni per non essere mai stato interrotto il relativo termine con eventuali atti e rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Equitalia quale concessionario, riguardo al capo della condanna alle spese legali il Giudice di Pace ha osservato che il Comune-Ente esattore aveva trasmesso il relativo ruolo al riscossore nei termini, al fine di evitare la prescrizione quinquennale la quale, di conseguenza, era intervenuta per inerzia del riscossore-Concessionario (Equitalia) che non aveva tempestivamente inviato atti idonei ad interromperne il decorso, una volta ricevuto il ruolo. Tale considerazione era sufficiente a tenere indenne il Comune - ente impositore-dalla condanna alle spese legali che venivano dunque poste a carico del Concessionario Equitalia solo nella misura delle spese vive sostenute (contributo unificato), atteso che non era stata fornita prova del preventivo tentativo dell’opponente di risolvere la questione con un eventuale ricorso in autotutela direttamente all’Ente impositore. Tale decisione rappresenta dunque un plausibile caso di motivazione correttamente indirizzata al fine di giustificare la parziale compensazione delle spese legali.
In conclusione, nella consapevolezza che l’istanza in autotutela non sospende eventuali termini per l’opposizione, nei casi di opposizione a cartella esattoriale (di competenza del Giudice Ordinario) configurata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 I cpc, non essendo questa soggetta a termini (tranne il limite temporale dell’inizio dell’esecuzione forzata), conviene - nei casi eclatanti di errore da parte dell’Ente impositore nella notifica o nell’individuazione del debitore etc - richiedere previamente lo sgravio in via di autotutela del pagamento cosicchè, in caso di silenzio dell’Ente o di diniego di provvedere allo sgravio, si può far leva su tale circostanza per ottenere successivamente in giudizio la condanna alle spese di lite dell’Ente che non ha provveduto a ravvedersi pur se sollecitato formalmente.

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di Avv. Gianluca Gallucci

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