Condanna pecuniaria e Iva
La condanna al pagamento di una somma di danaro si estende automaticamente all'obbligo di versare l'Iva
La condanna al pagamento di una somma di danaro, la cui spontanea corresponsione obbligherebbe il debitore al pagamento di un onere accessorio di natura fiscale quale l'Iva, si estende a quest' ultimo anche se la sentenza di condanna non ne faccia menzione.
Si tratta infatti di un effetto legale che si produce automaticamente per una normativa publicistica che si aggiunge agli effetti del giudicato: sono fonti diverse che coesistono e si integrano e che pertanto non violano il principio generale dell'intangibilità del giudicato.
Ne consegue che compete al creditore anche l'Iva sulla somma oggetto della condanna, pur se la sentenza non l'abbia previsto (v. anche cass. 3 Sez. n. 6111 del 12/03/2013).
Si tratta infatti di un effetto legale che si produce automaticamente per una normativa publicistica che si aggiunge agli effetti del giudicato: sono fonti diverse che coesistono e si integrano e che pertanto non violano il principio generale dell'intangibilità del giudicato.
Ne consegue che compete al creditore anche l'Iva sulla somma oggetto della condanna, pur se la sentenza non l'abbia previsto (v. anche cass. 3 Sez. n. 6111 del 12/03/2013).
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