Condebitori: alcuni limiti alla solidarietà


I condebitori sono obbligati in solido, ma non sempre e non sempre nello stesso modo e misura
Condebitori: alcuni limiti alla solidarietà

L’obbligazione in solido, ex art. 1292 c.c., si verifica quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto ad adempiere per la totalità ed il suo adempimento libera gli altri, salvo il diritto di rivalsa e le diverse modalità di prestazione non sono di ostacolo alla solidarietà (art. 1293 c.c.).

La lettera della legge non fa riferimento alla diversa titolarità dei rapporti obbligatori, ma alla modalità della prestazione, accessoria dell’obbligazione e quindi distinta dal titolo, che infatti appare, ex art. 1294, come causa di esclusione della solidarietà tra debitori (“...se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”).

La giurisprudenza ha però sempre inteso il contenuto dell’articolo 1294 c.c. nel senso che debitori obbligati alla stessa prestazione sono tenuti in solido salvo che il titolo non lo escluda.

Può esservi perciò condivisione del debito anche se i titoli sono diversi: è sufficiente che sia identica la causa.

Sul punto la giurisprudenza ha, però, negli anni conosciuto un’evoluzione, che attesta come anche l’identità della prestazione non sia sempre sufficiente per ritenere del tutto identica l’obbligazione dei debitori, ancorché solidali e, d’altra parte, il fatto che tutti i debitori siano tali allo stesso titolo, non sempre fonda la solidarietà passiva di tutti; oppure non di ognuno nella stessa misura e modalità.

In quest’ultimo caso - identità del titolo dei condebitori – può, ad esempio, sussistere un accordo con il creditore, che escluda, in tutto o in parte, alcuni debitori o limiti, nei loro confronti, le modalità di esecuzione.

E’ il caso per esempio di un condominio che abbia patteggiato con un’azienda l’impegno ad agire solo nei confronti dei condomini morosi, e, solo in caso di incapienza di questi, nei confronti dei condomini in solido.

Cass. 16920/2009 a questo proposito ha osservato: “è addirittura ovvio che con quest'ultima espressione, il titolo, il legislatore abbia inteso evocare la fonte negoziale del rapporto, nella quale le parti ben possono diversamente normare la fase dell'adempimento.

Tuttavia questa stessa sentenza cita quella, a sezioni unite (Cass. S.U. 9148/2008), che affrontava la questione da un altro punto di vista: quello della natura parziaria della prestazione. “La solidarietà passiva esige, in linea di principio, la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune, di modo che, in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di un'espressa disposizione di legge, l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione prevale; che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di denaro” (Cass. S.U. 9148/2008).

Questa sentenza fece, a suo tempo, parecchio rumore, perché impediva al creditore di agire nei confronti dei condomini per l’intero, ma solo per la quota di ciascuno nei confronti del condominio. Ciò – si badi – non in ragione di accordo col creditore, ma di accordo interno al condominio, generalmente ignoto al creditore, che perciò generalmente non sa i limiti debitori dei singoli condomini.

Per superare il problema un creditore particolarmente dispettoso, invece di inviare un unico atto di precetto al condominio, mandò tanti atti di precetto quanti erano i condomini, minacciando la moltiplicazione delle esecuzioni con allarmante lievitazione del debito complessivo.

Se il medesimo titolo non sempre assicura la stessa solidarietà tra i debitori, accade però che, anche quando i titoli siano diversi, la solidarietà sussista, ma che non sia sempre possibile richiedere la stessa prestazione indifferentemente a tutti i debitori o ad uno qualsiasi tra loro come se sussistesse litisconsorzio necessario, salvo che non sia dichiarata, in giudizio, l’invalidità e l’inefficacia del titolo.

E’ il caso contemplato da Cass. 13706/2017: un locatario cede la conduzione ad un terzo, che, a sua volta, la cede ad un altro e così via senza il consenso del locatore, il quale, intimato lo sfratto per morosità all’ultimo della trafila, conviene tutti i precedenti conduttori chiedendo la loro condanna in solido al pagamento dei canoni, ritenendo comunque interrotta la prescrizione in base alla validità solo di alcune citazioni, e identiche le rispettive posizioni.

La giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di cessioni “a catena” del contratto di locazione, sussiste effettivamente la responsabilità solidale ex art. 1294 c.c., ma che, essendo la coobbligazione priva di subordinazione tra le varie posizioni, le domande relative a ciascuna di esse sono autonome ed ogni singola posizione va esaminata caso per caso, sussistendo tra loro litisconsorzio meramente facoltativo, con tutta una serie di conseguenze, tra le quali il decorso della prescrizione.

Insomma sussisterebbe litisconsorzio necessario solo quando la validità della cessione è oggetto del giudizio, ma non in riferimento alle singole vicende del rapporto

 

 

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di pietro bognetti

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