Condomini ed ecobonus 110%, ecco cosa prevede il Decreto Rilancio


L'ecobonus 110% ha scatenato un forte interesse per la sua convenienza anche se ci sono degli aspetti ancora in via di chiarimento
Condomini ed ecobonus 110%, ecco cosa prevede il Decreto Rilancio

Ad oggi, questa detrazione fiscale è ancora in via di chiarimento, tenuto conto del fatto che ha scatenato un forte interesse per la sua convenienza.

Non sono stati definiti, per esempio, i criteri di cessione del credito alla banche e molti altri aspetti di competenza di specifici dipartimenti dello Stato.

Di certo sappiamo che i condomini sono avvantaggiati dalla norma in questione, questo ai fini IRES ed IRPEF.

Questo significa che non dipende se la singola unità immobiliare sia la prima casa o meno e neanche se sia destinata ad altri usi (laboratorio, ufficio, ecc.).

Per accedere ai benefici fiscali straordinari del 110% (comunque restano sempre in vigore quelli di tipo già previsti) occorre realizzare un intervento che migliori di almeno due classi energetiche l’edificio esistente, questo agendo sulle superfici opache (non finestre/infissi) verticali ed orizzontali (esclusi, quindi, i tetti inclinati) e per almeno il 25% della superficie disperdente.

Raggiunto questo obiettivo, la legge consente di aggiungere altri interventi, come ad esempio la sostituzione delle finestre/infissi ed altre opere come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari.

Quindi, per quanto ne sappiamo in questo momento, nelle more di migliori specificazioni o modifiche che potrebbero avvenire in sede di conversione in Legge del Decreto Legge 19 maggio 2020, questa deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Gli obiettivi da raggiungere in modo prioritario per i condomini, sono:

1.    Interventi sulle superfici opache, orizzontali e verticali dell’edificio per almeno il 25% sul totale delle superfici disperdenti (ma questo non basterà mai ai fini del raggiungimento degli obiettivi imposti se non si interviene sulla maggior parte delle stesse), utilizzando materiali CAM;

2.    Interventi sulle parti comuni degli edifici (quindi non i caloriferi interni alle abitazioni) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati di riscaldamento, condizionamento, acqua calda centralizzata, di classe A (a condensazione), inclusi pompe di calore, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con contratto di cessione dell’energia elettrica prodotta.

I predetti interventi, uno solo o entrambi, devono portare ad un miglioramento della classe energetica dell’edificio di almeno due classi (APE).

Come già accennato, raggiunto questo obiettivo, si possono considerare altre opere, come appunto, la sostituzione degli infissi o/e l’installazione dei pannelli solari o di schermature solari, beneficiando sempre della detrazione del 110%.

Ad oggi risulta escluso l’isolamento delle superfici non orizzontali come i tetti inclinati od altro.

A questo punto occorre, quindi, prioritariamente pensare di raggiungere i primi obiettivi, quelli che daranno accesso alla detrazione straordinaria del 110% ed in secondo luogo la sostituzione, per esempio, degli infissi.

Per quanto attiene alla cessione del credito, questo è tutto da definire in quanto si sta trattando della capienza fiscale di ogni soggetto IRAP o IRPEF presente nel condominio, prevedibile nei cinque anni successivi al pagamento delle opere che ricordo, è ricompreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Le modalità di questa cessione, alla banca oppure come sconto in fattura, deve essere ancora definita in sede di conversione in legge del decreto oppure, con circolari esplicative emanate dai Ministeri interessati.

In questo momento è, quindi, possibile stabilire quale sia l'importo presumibile necessario per raggiungere gli obiettivi che danno accesso all'Ecobonus del 110%, questo per permettere la suddivisione della relativa spesa in millesimi di proprietà condominiale e verificare la sussistenza di una adeguata capienza fiscale tale da coprire l'intera spesa.

Occorre ricordare a riguardo che nelle spese detraibili sono ricompresi anche gli oneri tecnici.

 

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di Arch. Gino Cattelani

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