Condomini morosi
Cosa accade quando un condomino è moroso? Quali sono i poteri dell`amministratore?
La riforma del condominio ha apportato delle modifiche ad alcune norme civilistiche - introducendo diverse modifiche - riguardanti, tra le altre novità, il mancato pagamento delle quote condominiali al fine di agevolare il relativo recupero dei crediti.
Infatti, non sono stati posti in essere nuovi strumenti di "attacco" nei confronti dei condomini morosi, ma è stata offerta una migliore definizione di quelli già esistenti, da utilizzare con maggior forza e celerità. In base alla riforma del condominio, l’amministratore è obbligato, in assenza di esenzione da parte dell’assemblea, a richiedere il decreto ingiuntivo di pagamento entro sei mesi dalla chiusura del bilancio. Pertanto una volta approvata la ripartizione delle spese i condomini sono tenuti al versamento delle somme indicate nel prospetto.
Se ciò non avviene (e quindi i condomini si rendono morosi) l’amministratore è obbligato al recupero del credito entro 6 mesi:
- dalla scadenza del debito
- dalla chiusura dell’esercizio
Diversamente si rende responsabile nei confronti dell’assemblea che può legittimamente decidere di revocarlo.
In questa situazione quindi l’amministratore secondo il novellato articolo 1129 c.c. può agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Il fatto che l’amministratore sia tenuto ad agire "... anche ai sensi dell’articolo 63 ..." non vuole dire, a mio avviso, depositare immediatamente il decreto ingiuntivo. L’atto monitorio potrà essere preceduto da un sollecito, ma, una volta decorso il termine concesso, si dovrà procedere con i passi successivi senza indugi.
Tali oneri sono rafforzati da quanto previsto al comma 12 dell’art. 1129 c.c.: costituisce grave irregolarità l’aver omesso di curare diligentemente l’azione giudiziaria e la conseguente esecuzione coattiva.
Nelle more l’amministratore può intraprendere alcuni accorgimenti:
- sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata (riscaldamento, acqua, antenna Tv ...) nel caso di morosità che si sia protratta per oltre un semestre. Senza diventare "giustizieri dei proprietari" è opportuno utilizzare questo strumento che può debitamente stimolare anche i soggetti più recalcitranti
- l’assemblea può costituire (ed aumentare o diminuire nel tempo) un fondo cassa; gli importi relativi a tale fondo devono essere addebitati a tutti i condomini e non solo a quelli in regola con i pagamenti
- se l’assemblea dovesse decidere di sospendere temporaneamente le azioni esecutive è importante che tale decisione risulti verbalizzata espressamente.
Infine vorrei sottolineare che nel caso in cui un condomino ceda la propria unità immobiliare, l’acquirente sarà tenuto al pagamento delle spese relative all’anno in corso e a quello precedente, con facoltà di recuperare dal precedente proprietario quanto pagato
Infatti, non sono stati posti in essere nuovi strumenti di "attacco" nei confronti dei condomini morosi, ma è stata offerta una migliore definizione di quelli già esistenti, da utilizzare con maggior forza e celerità. In base alla riforma del condominio, l’amministratore è obbligato, in assenza di esenzione da parte dell’assemblea, a richiedere il decreto ingiuntivo di pagamento entro sei mesi dalla chiusura del bilancio. Pertanto una volta approvata la ripartizione delle spese i condomini sono tenuti al versamento delle somme indicate nel prospetto.
Se ciò non avviene (e quindi i condomini si rendono morosi) l’amministratore è obbligato al recupero del credito entro 6 mesi:
- dalla scadenza del debito
- dalla chiusura dell’esercizio
Diversamente si rende responsabile nei confronti dell’assemblea che può legittimamente decidere di revocarlo.
In questa situazione quindi l’amministratore secondo il novellato articolo 1129 c.c. può agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Il fatto che l’amministratore sia tenuto ad agire "... anche ai sensi dell’articolo 63 ..." non vuole dire, a mio avviso, depositare immediatamente il decreto ingiuntivo. L’atto monitorio potrà essere preceduto da un sollecito, ma, una volta decorso il termine concesso, si dovrà procedere con i passi successivi senza indugi.
Tali oneri sono rafforzati da quanto previsto al comma 12 dell’art. 1129 c.c.: costituisce grave irregolarità l’aver omesso di curare diligentemente l’azione giudiziaria e la conseguente esecuzione coattiva.
Nelle more l’amministratore può intraprendere alcuni accorgimenti:
- sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata (riscaldamento, acqua, antenna Tv ...) nel caso di morosità che si sia protratta per oltre un semestre. Senza diventare "giustizieri dei proprietari" è opportuno utilizzare questo strumento che può debitamente stimolare anche i soggetti più recalcitranti
- l’assemblea può costituire (ed aumentare o diminuire nel tempo) un fondo cassa; gli importi relativi a tale fondo devono essere addebitati a tutti i condomini e non solo a quelli in regola con i pagamenti
- se l’assemblea dovesse decidere di sospendere temporaneamente le azioni esecutive è importante che tale decisione risulti verbalizzata espressamente.
Infine vorrei sottolineare che nel caso in cui un condomino ceda la propria unità immobiliare, l’acquirente sarà tenuto al pagamento delle spese relative all’anno in corso e a quello precedente, con facoltà di recuperare dal precedente proprietario quanto pagato
Articolo del: