Condominio, cambio gestore di Energia Elettrica


I poteri dell’amministratore: il legislatore non parla esplicitamente della possibilità che egli stipuli contratti in nome e conto dei condomini
Condominio, cambio gestore di Energia Elettrica
Il legislatore nel disciplinare i poteri dell’amministratore non parla esplicitamente della possibilità che egli stipuli contratti in nome e conto dei condomini, si limita ad elencare nell’art. 1130 del c.c. le "Attribuzioni dell’amministratore" tra cui vi rientrano . Nello svolgere queste mansioni l’amministratore viene autorizzato dall’assemblea alla stipula dei contratti che interessano il condominio, con l’eccezione dei casi di urgenza o pericolo, dove egli deve intervenire immediatamente per farli cessare e riferire successivamente all’assemblea. Ad esempio;
- l’occlusione delle tubazioni di scarico delle acque nere condominiali, l’amministratore fa intervenire la ditta di spurgo stipulando un contratto verbale e ciò rientra nel disciplinare l’uso delle cose comuni;
- la rimozione degli intonaci pericolanti dalle parti comuni, l’amministratore chiede l’intervento di un’impresa edile per far cessare il pericolo.
I contratti relativi alla fornitura elettrica del condominio o del gas, nel caso di codominio con impianto di riscaldamento centralizzato, non rientrano tra i poteri di gestione ordinaria dell’amministratore, ma devono essere deliberati dall’assemblea dei condomini.
Sul tema la giurisprudenza si è espressa solo con riferimento alla stipulazione del contratto di assicurazione del condominio ritenendo che contratto d'assicurazione del fabbricato se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione> (C.Cass. sent. n. 8233 del 03/04/2007).
L’amministratore di condominio che senza il mandato dell’assemblea condominiale cambi il gestore di fornitura di energia elettrica o di gas può essere revocato dall’assemblea per "grave irregolarità" ai sensi dell’art. 1129, 12 comma c.c. la cui elencazione è soltanto esplicativa. Infatti (Codice del Condominio I Edizione Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano 2014, pag. 333).
In alcuni casi l’amministratore potrebbe essere invogliato ad effettuare il cambio di gestore sia dall’offerta più vantaggiosa per i condomini sia dall’eventuale guadagno personale offerto dal nuovo gestore.
Sarebbe consigliabile quindi che in sede di approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di gestione accanto alle voci spesa fosse riportato il nominativo di chi fornisce il servizio, in questo modo i condomini possono prendere atto dei fornitori a cui si rivolgono ed eventualmente decidere di cambiarli e l’amministratore sarebbe tutelato da eventuali contestazioni sulla loro scelta essendo manifesti i loro nominativi.

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di Avv. Antonio De Stefano

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