Condominio
Come suddividere gli oneri per i pluviali
Se in una o più unità abitative poste in un edificio condominiale dovessero manifestarsi infiltrazioni di umidità, con conseguente formazione di muffa, come si ripartiscono le spese necessarie per la riparazione del pluviale, da cui si sia accertato che provengano le infiltrazioni?
Le parti dello stabile condominiale come l’edificio, i muri e i tetti, o le opere e i manufatti, fognature, canali di scarico e simili (Art. 1117 Cod. civ.) destinate a preservare l’edificio dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni.
Dunque, le spese per la loro conservazione devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive (Cassazione, Sentenza n. 64 del 3 gennaio 2013).
I pluviali, in quanto destinati a smaltire le acque piovane del tetto condominiale, sono, quindi, considerati parti comuni dell’edificio; di conseguenza la spesa richiesta per provvedere alla loro riparazione deve esserea addebitata ai condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. Allo stesso modo, se il danno provocato alle unità immobiliari proviene da parti o servizi comuni dell’edificio (come ad esempio il tetto o i lastrici, muri o pluviali), e ciò sia stato accertato con una perizia, è il condominio a dover rispondere dei danni (Art. 2015 Cod. civ. ).
In tutti i casi in cui il danno viene (totalmente o parzialmente) ripartito tra i condòmini, il soggetto danneggiato riveste sia la qualità di danneggiato che la qualità di danneggiante, in quanto appartenente al condominio. Pertanto, anche se percepisce il risarcimento, egli dovrà comunque partecipare ad una parte delle spese di riparazione del bene comune e alla ripartizione delle spese di risarcimento, in proporzione ai suoi millesimi.
Le parti dello stabile condominiale come l’edificio, i muri e i tetti, o le opere e i manufatti, fognature, canali di scarico e simili (Art. 1117 Cod. civ.) destinate a preservare l’edificio dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni.
Dunque, le spese per la loro conservazione devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive (Cassazione, Sentenza n. 64 del 3 gennaio 2013).
I pluviali, in quanto destinati a smaltire le acque piovane del tetto condominiale, sono, quindi, considerati parti comuni dell’edificio; di conseguenza la spesa richiesta per provvedere alla loro riparazione deve esserea addebitata ai condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. Allo stesso modo, se il danno provocato alle unità immobiliari proviene da parti o servizi comuni dell’edificio (come ad esempio il tetto o i lastrici, muri o pluviali), e ciò sia stato accertato con una perizia, è il condominio a dover rispondere dei danni (Art. 2015 Cod. civ. ).
In tutti i casi in cui il danno viene (totalmente o parzialmente) ripartito tra i condòmini, il soggetto danneggiato riveste sia la qualità di danneggiato che la qualità di danneggiante, in quanto appartenente al condominio. Pertanto, anche se percepisce il risarcimento, egli dovrà comunque partecipare ad una parte delle spese di riparazione del bene comune e alla ripartizione delle spese di risarcimento, in proporzione ai suoi millesimi.
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