Condominio, può un condomino essere chiamato a pagare per tutti?
Può un creditore che ha notificato un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio procedere esecutivamente nei confronti di un solo condomino?
E’ stato esaminato dalla Corte di Cassazione il caso in cui l’avvocato di un fornitore aveva notificato un decreto ingiuntivo, divenuto poi esecutivo, al condominio in persona del suo amministratore pro-tempore. Non avendo ricevuto alcuna opposizione al detto decreto ingiuntivo, il fornitore ha notificato l’atto di precetto ad un condomino ritenuto solvibile. Quest’ultimo ha però proposto opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) in quanto a lui non era stato preventivamente notificato il titolo esecutivo, così come previsto dall’art. 654 c. 2 cpc. Alcuni tribunali hanno infatti escluso che il creditore debba rinotificare il titolo esecutivo prima di procedere esecutivamente, ritenendo il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti e quindi i creditori possono direttamente procedere contro ogni singolo condomino per l’intero debito contratto dal condominio e quindi dal suo amministratore nell’interesse comune. Alcuni giudici di merito ritengono infatti che basti che nell’atto di precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula ex art. 475 c. 3 cpc.
La Cassazione si è espressa in merito sin dal 2011.
Occorre infatti che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) sia notificato preventivamente all’esecutato in quanto il principio di cui all’art. 654 cpc è applicabile solo nei confronti dell’ingiunto e nel caso di specie era il condominio e non il singolo condomino solvibile.
Deve sempre riconoscersi al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Infatti, l’amministratore ha la rappresentanza del condominio e non dei singoli condomini, cioè di centri di imputazione diversi da quelli comuni del condominio stesso, nonostante i singoli condomini possano essere chiamati a rispondere dei debiti del condominio.
In assenza di un’esplicita previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà fra condomini e condominio, il singolo condomino risponderà dei debiti contratti dall’amministratore nell’interesse del condominio solo limitatamente alla sua quota per il principio in forza del quale le obbligazioni fungibili (in denaro) sono divisibili, sia perché l’amministratore ha in precedenza avuto un mandato da tutti i condomini e quindi ognuno di questi è responsabile del mandato conferito solo in relazione alla sua quota di proprietà.
La Cassazione si è espressa in merito sin dal 2011.
Occorre infatti che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) sia notificato preventivamente all’esecutato in quanto il principio di cui all’art. 654 cpc è applicabile solo nei confronti dell’ingiunto e nel caso di specie era il condominio e non il singolo condomino solvibile.
Deve sempre riconoscersi al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Infatti, l’amministratore ha la rappresentanza del condominio e non dei singoli condomini, cioè di centri di imputazione diversi da quelli comuni del condominio stesso, nonostante i singoli condomini possano essere chiamati a rispondere dei debiti del condominio.
In assenza di un’esplicita previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà fra condomini e condominio, il singolo condomino risponderà dei debiti contratti dall’amministratore nell’interesse del condominio solo limitatamente alla sua quota per il principio in forza del quale le obbligazioni fungibili (in denaro) sono divisibili, sia perché l’amministratore ha in precedenza avuto un mandato da tutti i condomini e quindi ognuno di questi è responsabile del mandato conferito solo in relazione alla sua quota di proprietà.
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