Condono edilizio, il limite di ampliamento della costruzione origine
"La natura eccezionale e di stretta interpretazione della normativa sul condono tale da escluderne l’applicabilità in termini estensivi determina l’applicazione del parametro più rigido della singola unità immobiliare per l’individuazione del limite di ampliamento percentuale".
Cosi il Consiglio di Stato che nella sentenza n. 4017 del 2021 consente di approfondire gli aspetti relativi alla normativa regionale e nazionale in relazione al condono edilizio ed all’ampliamento assentito in luogo della volumetria originaria.
La vicenda che arriva al Consiglio di Stato riguarda l’annullamento del provvedimento di sanatoria da parte dei giudici amministrativi di primo grado sul presupposto che la volumetria originaria rispetto alla quale va calcolato il limite dell’ampliamento assentibile in maniera postuma non doveva essere quella dell’intero edificio bensì quella dell’appartamento oggetto dell’intervento.
Il Consiglio di Stato decide di confermare completamente la decisione di primo grado che correttamente ha proceduto all’annullamento del titolo edilizio in sanatoria poiché : “il parametro percentuale e quello della volumetria complessiva dell'incremento non sono alternativi tra loro, ma devono essere considerati in modo cumulativo".
Nella sentenza infatti i giudici spiegano che i parametri hanno finalità diverse in quanto quello percentuale è volto a consentire la sanatoria di ampliamenti proporzionati al volume originario, e quello volumetrico a fissare un tetto massimo nei casi di grandi volumi di partenza: "Se si accedesse alla interpretazione propugnata dall'appellante si giungerebbe - dicono i giudici - alla conclusione di dover considerare condonabili ampliamenti molto rilevanti in caso di complessi immobiliari particolarmente estesi (nei quali in ipotesi sarebbe rispettato il limite percentuale), e per di più si potrebbe ingenerare una disparità di trattamento tra i diversi proprietari delle unità immobiliari riconoscendo ad alcuni di essi un diritto al condono dell’abuso edilizio più ampio, anche a parità di estensione delle singole unità immobiliari".
Con la predetta sentenza quindi il Consiglio di Stato esclude che per calcolare il limite percentuale ai fini del rilascio del condono si possa far riferimento all’intero edificio, quanto al singolo appartamento di cui l’ampliamento fa parte.
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